COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 12 Maggio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 227 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE – Per la trattazione del procedimento disciplinare promosso dalla Procura Federale della F.I.G.C. n. 6443/403pf15-16 del 28/12/2015 a carico di: DEFERITI 1. CIRELLI NIVES PRESIDENTE 2. NOTABUONO ALEX CALCIATORE 3. MANZIPIETRO ANDREA CALCIATORE 4. D’AGOSTINO FRANCESCO CALCIATORE 5. BARILE SIMONE CALCIATORE 6. VIAPIANA FRANCESCO MARIA CALCIATORE 7. PUGLIESE LUCIANO DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE 8. COLANTUONI VINCENZO DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE 9. SPDARL COUNTRY SPORT AVELLINO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 12 Maggio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 227 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - Per la trattazione del procedimento disciplinare promosso dalla Procura Federale della F.I.G.C. n. 6443/403pf15-16 del 28/12/2015 a carico di: DEFERITI 1. CIRELLI NIVES PRESIDENTE 2. NOTABUONO ALEX CALCIATORE 3. MANZIPIETRO ANDREA CALCIATORE 4. D’AGOSTINO FRANCESCO CALCIATORE 5. BARILE SIMONE CALCIATORE 6. VIAPIANA FRANCESCO MARIA CALCIATORE 7. PUGLIESE LUCIANO DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE 8. COLANTUONI VINCENZO DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE 9. SPDARL COUNTRY SPORT AVELLINO La Procura Federale ha accertato che i calciatori NOTABUONO ALEX, MANZIPIETRO ANDREA, D’AGOSTINO FRANCESCO, BARILE SIMONE, VIAPIANA FRANCESCO MARIA, sono stati impiegati dalla SPDARL COUNTRY SPORT AVELLINO in gare (alcuni nella solo gara del Campionato Regionale Giovanissimi del 10/10/2015 contro il MARANO CALCIO, altri anche nella gara del Campionato Regionale Allievi dell’11/10/2015 contro l’ASD SALERNUM BARONISSI), malgrado in quel momento non fossero tesserati. Ha anche accertato che la distinta della gara con il MARANO CALCIO è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale PUGLIESE LUCIANO, mentre quella con l’ASD SALERNUM BARONISSI è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale COLANTUONI VINCENZO, entrambe con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito i prevenuti a questo Tribunale Sportivo Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Il Presidente dello SPDARL COUNTRY SPORT AVELLINO CIRELLI NIVES faceva pervenire memoria difensiva protestando la loro assoluta buona fede. Nella riunione odierna il Presidente CIRELLI NIVES ribadiva puntualmente tutte le deduzioni difensive già esposte nella memoria, chiedendo il proscioglimento od, in subordine, l’applicazione di sanzioni minime. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni ascritte: - a) Per i calciatori summenzionati tre giornate di squalifica; b) Per il Presidente CIRELLI NIVES un anno e sei mesi di inibizione; c) Per i dirigenti PUGLIESE LUCIANO e COLANTUONI VINCENZO anni uno e mesi sei di inibizione; d) Per la società 2 punti di penalizzazione ed € 1.000 di ammenda. Ritiene il Tribunale, visto la precedente richiesta, da parte della Procura Federale che per un caso analogo a quello in esame, nella seduta del 17.03.2016; che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”, atteso che è pacifico il mancato tesseramento dei calciatori e la loro partecipazione a gare nonostante tale mancato tesseramento. Nulla è stato prodotto dalla parte incolpata a proprio discarico. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i calciatori sono stati impegnati in gara, con grave nocumento non solo (e non tanto) della regolarità della stessa, ma mettendo in grave pericolo l’incolumità fisica dei giovani atleti, impegnati in una e per alcuni in due gare agonistiche in mancanza del certificato di idoneità sportiva. Le sanzioni vanno quindi fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: - ai calciatori NOTABUONO ALEX, MANZIPIETRO ANDREA, D’AGOSTINO FRANCESCO, BARILE SIMONE, VIAPIANA FRANCESCO MARIA tre giornate di squalifica - al Presidente CIRELLI NIVES ed ai due dirigenti accompagnatori ufficiali PUGLIESE LUCIANO e COLANTUONI VINCENZO l’inibizione per mesi sei - alla società SPDARL COUNTRY SPORT AVELLINO l’ammenda di € 800,00 (ottocento/00). Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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