COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 12 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 116. DELIBERA C.S.A.T. – Appello presentato dalla società Real F.A.C. Marano in riferimento alla gara Real Rovigliano – Real F.A.C. Marano del 30.01.2016, Campionato di Seconda Categoria.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 12 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 116. DELIBERA C.S.A.T. - Appello presentato dalla società Real F.A.C. Marano in riferimento alla gara Real Rovigliano – Real F.A.C. Marano del 30.01.2016, Campionato di Seconda Categoria. La Corte sportiva d’Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali, letto l’appello, rileva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 75 dell’11.02.2016 il Giudice Sportivo Territoriale infliggeva alla società Real F.A.C. Marano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché l’ammenda di euro 250,00 in quanto oggettivamente responsabile per il fato violento di propri tesserati. Contro tale decisione la società Real F.A.C. Marano con fax del 12.02.2016 proponeva ricorso. Essendo tale ricorso non inviato con raccomandata alla controparte, lo stesso è inammissibile. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Real F.A.C. Marano; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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