COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 12 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 117. DELIBERA C.S.A.T. – Appello presentato dalla società Capriglia in riferimento alla gara Capriglia – Cava del 28.02.2016, Campionato di Seconda Categoria.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 12 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 117. DELIBERA C.S.A.T. - Appello presentato dalla società Capriglia in riferimento alla gara Capriglia – Cava del 28.02.2016, Campionato di Seconda Categoria. La Corte sportiva d’Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali, letto l’appello, rileva l’infondatezza dello stesso. Invero, pur prescindendo dalla mancata prova della notifica de reclamo alla società Cava 2000, il ricorso è infondato e va rigettato. Letti gli ati, infatti, si evince che la società ricorrente era pienamente a conoscenza del mancato tesseramento del calciatore Aversa Lucio, atteso che alla richiesta di tesseramento pervenuta il 3.2.2016, la società non aveva avuto alcun provvedimento della Federazione ed era tenuto a schierare il giovane Aversa. P.Q.M. rigetta il reclamo e conferma il provvedimento del G.S.T. anche con riferimento al dirigente responsabile, sig. Petrone Vincenzo. Dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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