COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 12 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 118. DELIBERA C.S.A.T. – Appello presentato dalla società Farnetum in riferimento alla gara Apollosa – Farnetum del 14.11.2015, Campionato di Seconda Categoria.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 12 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 118. DELIBERA C.S.A.T. - Appello presentato dalla società Farnetum in riferimento alla gara Apollosa – Farnetum del 14.11.2015, Campionato di Seconda Categoria. La Corte sportiva d’Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali, letto l’appello, rileva la parziale fondatezza del reclamo. Invero, con decisione di cui al C.U. n. 107 del 21 aprile 2016, il G.S.T. infliggeva alla società Farnetum la sanzione sportiva della perdita della gara e l’inibizione fino al 18.05.2016 del dirigente, sig. Pierluigi Facchino, avendo accertato la posizione irregolare del calciatore Beatrice Kristian, risultato non tesserato. Avverso tale decisione, la società Farnetum presentava reclamo rilevando che il calciatore Beatrice Kristian non aveva preso parte all’incontro, come si evincerebbe dal referto arbitrale. Il reclamo deve essere accolto. Infatti, a mente dell’art. 17, comma 5, ultimo periodo del Codice di Giustizia Sportiva, la posizione irregolare dei calciatori di riserva determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo dichiara la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo (2-2). Riduce la sanzione dell’inibizione, a carico del sig. Pierluigi Facchino, fino al 10.05.2016 . Nulla dispone in merito alla tassa di reclamo.
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