COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 12/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n.50 /tf – Procura Federale – Deferimento del signor Davide Cangini, istruttore tesserato S.S.D. Ledakos a R.L. per violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS e della società S.S.D. Ledakos a R.L. per responsabilità oggettiva. (riferimento Procura Federale 10265/814 pf 14/15 AC/mf del 29.3.2016).

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 12/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n.50 /tf – Procura Federale – Deferimento del signor Davide Cangini, istruttore tesserato S.S.D. Ledakos a R.L. per violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS e della società S.S.D. Ledakos a R.L. per responsabilità oggettiva. (riferimento Procura Federale 10265/814 pf 14/15 AC/mf del 29.3.2016). La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, il signor Andrea Cangini, istruttore tesserato per la S.S.D. Ledakos a R.L., incolpato della violazione dell’art. 1bis CGS per aver incitato al gioco violento un proprio calciatore contro un avversario in occasione della gara categoria pulcini Ledakos – Athletic Club Liberi. Per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato è stata deferita anche la società S.S.D. Ledakos a R.L.. Il procedimento si è svolto in data odierna. Ha rappresentato la Procura l’avv. Marco Stefanini che ha sostenuto il principio di colpevolezza del signor Cangini con la richiesta della sanzione dell’inibizione per mesi due e la sanzione dell’ammenda di € 100 (cento) alla società. Esaminata la documentazione e risultato dalle indagini che il signor Andrea Cangini ha effettivamente posto in essere verso giovanissimi calciatori un contegno altamente diseducativo incompatibile con i principi della “Carta dei diritti dei bambini” e della “Carta dei diritti dei ragazzi allo sport”, questo Tribunale accoglie il deferimento e infligge al signor Andrea Cangini la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi due, e condanna la S.S.D. Ledakos a R.L., responsabile oggettiva al pagamento di una ammenda di € 100 (cento). Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dalle norme.
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