COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 06/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società CASALROMANO Camp. 1° Categoria Gir. H Gara del 24-04-2016 tra Casalromano / Pro Desenzano C.U. n. 64 del CRL datato 29-04-2016

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 06/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società CASALROMANO Camp. 1° Categoria Gir. H Gara del 24-04-2016 tra Casalromano / Pro Desenzano C.U. n. 64 del CRL datato 29-04-2016 La società CASALROMANO ha proposto reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo che, a seguito di ricorso in primo grado della società oggi reclamante, ha confermato il risultato conseguito sul terreno di gioco di CASALROMANO 1 PRO DESENZANO 2, sostenendo che la mancata effettuazione dell'appello iniziale, da parte dell'arbitro e dell'indentificazione dei calciatori, di entrambe le squadre, avrebbe comportato l'irregolarità dello svolgimento della gara, così da determinare la ripetizione della stessa. La reclamante chiede inoltre l'ammissione di istanze istruttorie per testi, tutti tesserati per la società CASALROMANO, sostenendo che nel caso di specie il rapporto arbitrale e gli atti di gara non costituiscano fonte primaria e privilegiata di prova, come affermato dal GS, nella decisione impugnata. La reclamante produce infine dichiarazioni rese dai propri tesserati e DVD registrato in occasione della gara, chiedendo altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per ogni opportuno accertamento, nonché che l'arbitro venga convocato per chiarimenti. La Corte di Sportiva di Appello Territoriale, verificata la regolarità di presentazione del ricorso, esperiti gli incombenti di rito, esaminate le deduzioni e le controdeduzioni e gli atti di gara, osserva quanto segue. Le istanze istruttorie articolate nel reclamo presentato sono inammissibili in quanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 comma 3.1 e 3.2, i procedimenti in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara si svolgono sulla base degli atti ufficiali di gara e degli eventuali supplementi nonché di atti ufficiali trasmessi da organi della FIGC, dalle Leghe, Divisioni e Comitati, nonché sulla base delle deduzioni e ove previste delle controdeduzioni delle parti quando il procedimento sia stato attivato di iniziativa di una società e non come dedotto dalla reclamante sulla base di prove per testi tutti tesserati per la ASD Casalromano e quindi in palese conflitto di interesse ed assoluta mancanza di terzietà. Si osserva inoltre che, sulla base delle deduzioni e controdeduzioni delle parti non emerge la benché minima prova che l'asserita irregolarità commessa dall’arbitro ha avuto effetto sullo svolgimento della gara, la quale come tale si deve ritenere regolarmente svolta. Non risulta altresì provato che l'arbitro abbia omesso di effettuare l'appello dei giocatori e di conseguenza la loro identificazione, anzi dal rapporto arbitrale e dai supplementi di rapporto agli atti emerge che l'arbitro ha espletato tutti gli adempimenti necessari al riconoscimento dei calciatori, ivi compresa la loro chiamata.A fronte di ciò, il reclamo deve ritenersi palesemente pretestuoso sotto ogni profilo, nessuno escluso, considerato altresì, che l'art. 1 comma 1 del CGS impone ai tesserati ed alle società di mantenere un comportamento corretto, sotto ogni profilo sportivo, ivi compreso anche quello della lealtà sportiva, di accettare il risultato ottenuto sul campo, laddove, come nel caso di specie, non viene in alcun modo messo in dubbio che la società avversaria abbia impiegato nella gara giocatori che avevano titolo a partecipare alla stessa.Tanto premesso e ritenuto RIGETTAil reclamo proposto e conferma il risultato conseguito sul terreno di gioco di CASALROMANO 1 PRO DESENZANO 2. Si addebita la relativa tassa.
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