COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°70 del 12/05/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale LAINATESE A.S.D. – PASSIRANA

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°70 del 12/05/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale LAINATESE A.S.D. - PASSIRANA La gara in oggetto è stata definitivamente sospesa dal direttore di gara per quanto di seguito esposto. Al 31 del 2º tempo veniva espulso per doppia ammonizione il calciatore Rolla Lorenzo della società Passirana. Al 32 del 2º tempo veniva espulso per aver pesantemente minacciato l'arbitro il calciatore Margarone Gianluca della società Passirana. Al 34 del 2º tempo l'arbitro il tecnico della società Passirana signor Zucca Massimo offendeva l'arbitro venendo allontanato. Alla notifica del provvedimento si rifiutava di lasciare il terreno di giuoco e chiedeva in maniera ingiuriosa spiegazioni in ordine a tale decisione. Nuovamente invitato dall'arbitro a lasciare il terreno di giuoco ancora una volta rifiutava di allontanarsi. Preso atto del nuovo rifiuto l'arbitro convocava il calciatore Gelmi Dario, nell'occasione capitano della squadra e chiedeva che si provvedesse all'allontanamento del tecnico: in un primo momento il capitano cercava di convincere il tecnico ad allontanarsi ma veniva in ciò dissuaso dal tecnico medesimo che gli diceva " l'arbitro non conosce il regolamento ….". Invitato dall'arbitro a provvedere all'allontanamento questa volta il capitano a seguito dell'intervento del proprio tecnico, nonostante le richieste del direttore di gara non collabora più con l'arbitro venendo espulso. In tal modo il vicecapitano divenuto capitano cercava fattivamente di convincere il tecnico ad allontanarsi ma per tutta risposta il signor Zucca Massimo,incrociate le braccia ribadiva con forza la sua intenzione di non allontanarsi. Il direttore di gara, nonostante il fattivo intervento del nuovo captano signor Pellino Matteo, constatato quanto sopra decideva la definitiva sospensione della gara. Il comportamento del tecnico della società Passirana signor Zucca Massimo quindi non riconoscendo l'autorità del direttore di gara lui demandata dalla regola cinque del giuoco del calcio non solo ha causato col proprio pervicace comportamento la sospensione definitiva della gara, il che avrà ovvie conseguenze sul risultato, ma influenzando il comportamento del calciatore Gelmi ha così contribuito a determinarne l'espulsione. Va inoltre ricordato che il Regolamento del Settore Tecnico prevede tra l'altro all'articolo 19: Compiti dei Tecnici che " I Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico devono: …… c) promuovere, tra i calciatori, la conoscenza delle norme regolamentari, ….; d) disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori ed adempiere ……...". Ed inoltre l'articolo 38 Norme di comportamento dispone che: "…. . Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, ….". PQM DELIBERA Di comminare alla società Passirana la sanzione della perdita della gara per 3-0. Di squalificare il calciatore Rolla Lorenzo della società Passirana per una gara. Di squalificare il calciatore Margarone Gianluca della società Passirana per una gara. Di squalificare il calciatore Gelmi Dario della società Passirana per una gara. Di squalificare il tecnico Zucca Massimo della società Passirana fino al 24-12-2016.
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