COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°70 del 12/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento Procura Federale datato 05.05.2016 a carico di : PALLOTTA Francesco per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS e dell’Art. 14.11 del CU n. 1 della Lega Nazionale Dilettanti stagione sportiva 2015/2016 anche in relazione all’Art. 23 NOIF ed agli Artt. 17 e 40 lettera D del Regolamento del Settore Tecnico per essere stato inserito nell’organigramma della società USOM Calcio con la qualifica di allenatore, senza essere abilitato dal Settore Tecnico ad esercitare tale ruolo; GERMANI Angelo, Presidente della USOM Calcio per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS e dell’Art. 14.11 del CU n. 1 della Lega Nazionale Dilettanti stagione sportiva 2015/2016 anche in relazione all’Art. 23 NOIF ed agli Artt. 17 e 40 lettera D del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito l’inserimento nell’organigramma della società USOM Calcio con la qualifica di allenatore, senza essere abilitato dal Settore Tecnico ad esercitare tale ruolo; USOM Calcio per violazione dell’Art. 4, commi 1 e 2, CGS a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in ordine ai fatti di cui sopra.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°70 del 12/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento Procura Federale datato 05.05.2016 a carico di : PALLOTTA Francesco per violazione dell' Art. 1 bis comma 1 CGS e dell'Art. 14.11 del CU n. 1 della Lega Nazionale Dilettanti stagione sportiva 2015/2016 anche in relazione all'Art. 23 NOIF ed agli Artt. 17 e 40 lettera D del Regolamento del Settore Tecnico per essere stato inserito nell'organigramma della società USOM Calcio con la qualifica di allenatore, senza essere abilitato dal Settore Tecnico ad esercitare tale ruolo; GERMANI Angelo, Presidente della USOM Calcio per violazione dell' Art. 1 bis comma 1 CGS e dell'Art. 14.11 del CU n. 1 della Lega Nazionale Dilettanti stagione sportiva 2015/2016 anche in relazione all'Art. 23 NOIF ed agli Artt. 17 e 40 lettera D del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito l'inserimento nell'organigramma della società USOM Calcio con la qualifica di allenatore, senza essere abilitato dal Settore Tecnico ad esercitare tale ruolo; USOM Calcio per violazione dell’Art. 4, commi 1 e 2, CGS a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in ordine ai fatti di cui sopra. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, preso atto che la società deferita ed il suo Presidente sono comparsi all’udienza fissata per il giorno 05.05.2016, e che hanno concordato con il rappresentante della Procura l'applicazione delle sanzioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 23 CGS, nei seguenti termini: per GERMANI Angelo mesi tre di inibizione e per la società USOM Calcio Euro 300,00 di ammenda; rilevato che nessuno è comparso per il deferito, sig. Francesco Pallotta, nonostante regolare convocazione; - rilevato che il rappresentante della Procura ha chiesto di comminare al sig. Francesco Pallotta mesi 5 di inibizione; Osserva dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità dei deferiti Germani e USOM Calcio e pertanto non è possibile emettere provvedimento di assoluzione. Esaminato l'accordo raggiunto ai sensi dell'Art. 23 CGS lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto APPLICA a GERMANI Angelo mesi tre di inibizione ed alla società USOM Calcio Euro 300,00 di ammenda; Ritento inoltre che dagli atti e dai documenti depositati nel presente giudizio risulta provata la responsabilità del deferito sig. Francesco Pallotta, in quanto è stato inserito nell'organigramma della società USOM Calcio con la qualifica di allenatore, senza essere abilitato dal Settore Tecnico ad esercitare tale ruolo in violazione del disposto di cui Art. 1 bis comma 1 CGS e dell'Art. 14.11 del CU n. 1 della Lega Nazionale Dilettanti stagione sportiva 2015/2016 anche in relazione all'Art. 23 NOIF ed agli Artt. 17 e 40 lettera D del Regolamento del Settore Tecnico; COMMINA a PALLOTTA Francesco mesi tre di inibizione. Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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