COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 101 Del 10 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 4.1.1. A.S.D. CERCEMAGGIORE – AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE N. 48 (AMMENDA SOCIETÀ) (GARA REAL PRATA – CERCEMAGGIORE DEL 23.04.2016 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 16^ GIORNATA RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 101 Del 10 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 4.1.1. A.S.D. CERCEMAGGIORE – AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE N. 48 (AMMENDA SOCIETÀ) (GARA REAL PRATA – CERCEMAGGIORE DEL 23.04.2016 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 16^ GIORNATA RITORNO) La Corte Sportiva di Appello, letto il ricorso, osserva quanto segue. Viene proposto a questa Corte Sportiva ricorso avverso la ammenda di euro 50,00 inflitta dal G.S. alla società A.S.D. Cercemaggiore partecipante al Campionato Regionale di Promozione. L’art. 45, comma 3, lettera d), del C.G.S. dispone che non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti pecuniari non superiori ad euro 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile. Ciò porta a non entrare nel merito del ricorso ed a dichiararne la inammissibilità. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla società A.S.D. Cercemaggiore. Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.
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