COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 99 Del 07 Maggio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 6.1.1. DEFERIMENTO A CARICO DEI SIGG.RI TODARO VINCENZO, DINISI GIUSEPPE, CAPACCIONE GIUSEPPE, RONCONE ALESSANDRO, VALLONE NICANDRO, VELARDI ENRICO E DELLE SOCIETA’ POLISPORTIVA G.C. DAUNA E U.S. VENAFRO Con atto prot. n. 11582/583pf15-16 AM/us del 21 aprile 2016
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 99 Del 07 Maggio 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
6.1.1. DEFERIMENTO A CARICO DEI SIGG.RI TODARO VINCENZO, DINISI GIUSEPPE, CAPACCIONE GIUSEPPE, RONCONE ALESSANDRO, VALLONE NICANDRO, VELARDI ENRICO E DELLE SOCIETA’ POLISPORTIVA G.C. DAUNA E U.S. VENAFRO Con atto prot. n. 11582/583pf15-16 AM/us del 21 aprile 2016 la Procura Federale deferiva dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. TODARO Vincenzo, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della soc. Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, ed il sig. DINISI Giuseppe, nella sua qualità di Presidente Onorario della stessa società, per violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, e art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S. per avere, in concorso tra loro e nell’interesse della società rappresentata, posto in essere comportamenti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Venafro-Vastogirardi del 19/12/2015, del Campionato di Eccellenza Molisano, promettendo, il 13/12/2015, nei locali La Vecchia Fornace di Cantalupo del Sannio, alle ore 18, ai calciatori della U.S. Venafro presenti ed all’allenatore della medesima compagine, “. . . un premio alla squadra in caso di vittoria con il Vastogirardi”; tentativo che non raggiungeva lo scopo per il diniego opposto dai tesserati dell’U.S. Venafro; il sig. CAPACCIONE Vincenzo, nella sua qualità di Allenatore della U.S. Venafro, il sig. RONCONE Alessandro, il sig. VALLONE Nicandro, il sig. VELARDI Enrico, tutti e tre calciatori dell’U.S. Venafro, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e art. 7, comma 7, del C.G.S., per avere, in occasione dell’incontro tenutosi con i dirigenti della Polisportiva Gioventù Dauna, nei locali La Vecchia Fornace di Cantalupo del Sannio, in data 13/12/2015, alle ore 18, in prossimità della gara Venafro-Vastogirardi del 19/12/2015 valevole per il Campionato di Eccellenza Molisano, omesso di denunciare alla Procura Federale della FIGC l’avvenuta conoscenza di elementi idonei a prefigurare atti finalizzati ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara stessa; la società Polisportiva GIOVENTU’ CALCIO DAUNA, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per la condotta ascritta al proprio Presidente e Dirigente; la società U.S. VENAFRO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per quanto ascritto ai propri tesserati. Alla odierna udienza di trattazione sono risultati presenti: l’Avv. Raffaele Teodoro, per la Procura Federale, il sig. Todaro Vincenzo, personalmente e quale legale rappresentante della società Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, il sig. Capaccione Giuseppe, il sig. Roncone Alessandro, il sig. Vallone Nicandro, il sig. Velardi Enrico ed il sig. Patriciello Nicandro, quale legale rappresentante della società U.S. Venafro. Sono altresì presenti l’Avv. Michele Cozzone, che assiste la società U.S. Venafro ed i tesserati della stessa società Capaccione Giuseppe, Roncone Alessandro, Vallone Nicandro e Velardi Enrico, ed il Dott. Tambone Giuseppe che assiste il sig. Todaro e la società Polisportiva Gioventù Calcio Dauna. Sono intervenuti in aula alle ore 16,45 il deferito sig. Dinisi Giuseppe ed il suo difensore Avv. Mattia Grassani. Si dà atto della presenza dell’Avv. Eduardo Chiacchio del foro di Napoli il quale è stato delegato dalla società Tre Pini Matese, per la quale società deposita istanza di intervento, segnalando l’interesse della società da egli rappresentata all’oggetto ed all’esito della decisione di questo Tribunale Federale. Prima dell’apertura del dibattimento il Tribunale Federale si riunisce in Camera di Consiglio per decidere in ordine alle questioni preliminari riferite sia alla ammissibilità della istanza di intervento della società Tre Pini Matese e sia sulla ritualità della convocazione delle parti per l’udienza odierna. Rientrato in aula il Presidente del Tribunale Federale legge e deposita la seguente ordinanza: “IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE presso il Comitato Regionale Molise della L.N.D.-F.I.G.C. preliminarmente osserva: con provvedimento del 27.04.2016 il Presidente del Tribunale Federale ha disposto l’abbreviazione dei termini a comparire, fissando l’udienza del 6 maggio 2016 per la trattazione del deferimento. I deferiti Todaro Vincenzo, Dinisi Giuseppe e Polisportiva Gioventù Calcio Dauna hanno sollevato eccezione preliminare relativa alla mancata concessione del termine minimo a comparire, avendo ricevuto l’avviso di convocazione in data 28.04.2016. Ciò posto, per il combinato disposto degli articoli 30 comma 11 (per il quale “Il termine per comparire innanzi al Tribunale federale a livello nazionale ! sezione disciplinare ! ed ai Tribunale federali a livello territoriale non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell’avviso di convocazione, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine sino alla metà, per giusti motivi”) e 41 comma 3 C.G.S. (per il quale “Il termine per comparire innanzi all’Organo di giustizia sportiva non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell’avviso di convocazione, salva l’abbreviazione dei termini per giusti motivi”), il termine minimo per comparire innanzi al Tribunale Federale non può essere inferiore a dieci giorni liberi a decorrere dalla data di ricezione dell’avviso di convocazione. Nel caso di specie, effettivamente tra la data di ricezione dell’avviso di convocazione da parte dei sopra citati soggetti deferiti (28.04.16) e la data dell’udienza di comparizione fissata (06.05.16) sono intercorsi sette giorni liberi, sicché va disposta la rimessione in termini al fine di consentire alle parti di compiere l’attività difensiva entro il termine loro concesso dalle norme del C.G.S. sopra richiamate. L’ammissibilità della richiesta di intervento della A.S.D. Tre Pini Matese, sarà valutata pertanto all’esito dell’apertura del dibattimento, come disposto dall’art. 41 comma 7 C.G.S. che potrà essere disposta solo all’esito della rituale convocazione delle parti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Molise fissa la nuova udienza di comparizione delle parti per il giorno 19 maggio 2016 alle ore 15,30 presso la sede del Comitato Regionale Molise in Campobasso alla Via Campania n. 209, per la trattazione del deferimento prot. n. 11582/583pf15-16 AM/us della Procura Federale. Manda alla segreteria del C.R.M. per la pubblicazione del presente provvedimento, del quale è data lettura, sul Comunicato Ufficiale. Le parti presenti si intendono edotte del contenuto della presente ordinanza.”
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