COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 DEL 12/05/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara PIOSSASCO – AURORARINASCITA PIOSSASCO

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 DEL 12/05/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara PIOSSASCO - AURORARINASCITA PIOSSASCO La società ASD AURORARINASCITA PIOSSASCO con atto consegnato a mani in data 9/5/2016 alle ore 14.30 presso la sede del Comitato Regionale Piemonte V.A. e notificato in pari data, a mezzo raccomandata, alla controparte ha inteso presentare rituale reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe. Preso atto che la reclamante ha pienamente ottemperato a quanto disposto dalla Delibera Federale in ordine all'abbreviazione dei termini procedurali si procede all'esame del merito. La reclamante si duole che la società ASD PIOSSASCO abbia fatto partecipare alla gara de quo il giocatore NARDI STEFANO benchè in costanza di squalifica. Il reclamo è fondato e meritevole di accoglimento. Dall'esame della documentazione ufficiale si evince infatti che il giocatore NARDI STEFANO (26/01/1997), presente in distinta con il nº1 e quindi partecipante alla gara, risulta essere stato squalificato in quanto espulso dal campo in gara del campionato Juniores, fino al 30/06/2016 con provvedimento assunto dal G.S. della Delegazione di Pinerolo e pubblicato sul C.U. nº41 del 5/5/2016 della Delegazione stessa. E' notoriamente risaputo che il giocatore squalificato a tempo non può partecipare ad attività in nessun tipo di categoria. Atteso quindi che il Nardi non aveva titolo a prendere parte alla gara oggetto del gravame ed in applicazione dell'art.17 comma 5 lettera a) del C.G.S., SI DELIBERA - di accogliere il reclamo assegnando gara persa alla società ASD PIOSSASCO con il seguente risultato: PIOSSASCO - AURORARINASCITA PIOSSASCO 0-3 - di comminare alla società PIOSSASCO l'ammenda di euro 150,00 - di inibire fino al 12/07/2016 il dirigente responsabile che ha sottoscritto la distinta signor VILLAFRANCA FABIO - di squalificare il giocatore NARDI STEFANO per UNA gara effettiva da scontare successivamente alla squalifica in atto - di nulla disporre circa la tassa reclamo non versata - negli appositi paragrafi si riportano i provvedimenti assunti per quanto in atti.
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