• Stagione sportiva: 2015/2016
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 82 del 12 Maggio 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 26/2/2016 (prot.n.8829/443- pf14/15AV/mf) nei confronti di: 1) –Sig. Guarini Vito – dirigente dell’Atletico Acquaviva; 2) – la Soc. Atletico Acquaviva; per rispondere: -il primo, della violazione di cui all’art.1 C.G.S. per non aver, quale responsabile addetto per conto della società ospitante, adeguatamente vigilato sulla sicurezza dell’intero impianto; -la seconda a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt.14 comma 1 e dell’art.1/bis comma 1 nonché 4 commi 2,3 e 4 CGS per il comportamento posto in essere dai propri sostenitori resisi responsabili della commissione di fatti disciplinarmente rilevanti, nonché per la mancata vigilanza da parte del suo dirigente.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 82 del 12 Maggio 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 26/2/2016 (prot.n.8829/443- pf14/15AV/mf) nei confronti di: 1) –Sig. Guarini Vito – dirigente dell’Atletico Acquaviva; 2) – la Soc. Atletico Acquaviva; per rispondere: -il primo, della violazione di cui all’art.1 C.G.S. per non aver, quale responsabile addetto per conto della società ospitante, adeguatamente vigilato sulla sicurezza dell’intero impianto; -la seconda a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt.14 comma 1 e dell’art.1/bis comma 1 nonché 4 commi 2,3 e 4 CGS per il comportamento posto in essere dai propri sostenitori resisi responsabili della commissione di fatti disciplinarmente rilevanti, nonché per la mancata vigilanza da parte del suo dirigente. FATTO Con racc. ar del 14/3/2016 il Tribunale Federale Territoriale sez. Puglia disponeva la convocazione dei deferiti per l’udienza del 18/4/2016, nel corso della quale veniva dato atto che con nota del 11/3/2016 il Procuratore Federale avv. Nicola Monaco, il sig. Vito Guarini ed il legale rappresentante della soc. Atletico Acquaviva, avevano raggiunto un’intesa ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art.23 C.G.S.; e che entrambe le parti succitate chiedevano un rinvio per valutare compiutamente i termini dell’accordo. Il Tribunale con provvedimento del 18/4/2016 rinviava il procedimento al 9/5/2016 ore 16, con sospensione dei termini di cui all’art.34/bis comma 5 C.G.S. con effetto immediato.All’udienza succitata del 9/5/2016, comparivano: -l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale il quale depositava i due moduli a firma del sig. Guarini Vito, dirigente della soc. Atletico Acquaviva e della soc. Atletico Acquaviva in persona del suo presidente, contenenti le sanzioni così ridotte ai sensi dell’art. 23 comma 2 CGS: -per il sig. Guarini Vito, la diffida e l’ammenda di €300,00; -per l’ASD Atletico Acquaviva, l’ammenda di €500,00. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale Puglia: -esaminati gli atti innanzi citati, e preso atto di quanto richiesto dalla Procura Federale e dai deferiti innanzi citati; -ritenuta corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti; -ritenute congrue le sanzioni indicate dalle stesse succitate parti d’intesa fra loro; -visto ed applicato l’art.23 n.2 C.G.S. -a scioglimento della riserva e della sospensione di cui al verbale d’udienza del 18/4/2016 DISPONE 1) l’applicazione delle seguenti sanzioni: -per il sig. Guarini Vito la sanzione della diffida, unitamente alla ammenda di €300,00; -per la Soc. Atletico Acquaviva l’ammenda di € 500,00; 2) Dichiara pertanto chiuso e definito il procedimento nei confronti dei deferiti.
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Comunicato Ufficiale N° 82 del 12 Maggio 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 26/2/2016 (prot.n.8829/443- pf14/15AV/mf) nei confronti di: 1) –Sig. Guarini Vito – dirigente dell’Atletico Acquaviva; 2) – la Soc. Atletico Acquaviva; per rispondere: -il primo, della violazione di cui all’art.1 C.G.S. per non aver, quale responsabile addetto per conto della società ospitante, adeguatamente vigilato sulla sicurezza dell’intero impianto; -la seconda a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt.14 comma 1 e dell’art.1/bis comma 1 nonché 4 commi 2,3 e 4 CGS per il comportamento posto in essere dai propri sostenitori resisi responsabili della commissione di fatti disciplinarmente rilevanti, nonché per la mancata vigilanza da parte del suo dirigente."