COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 12 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: A.S.D. A. TOMA MAGLIE – U.S.D. AVETRANA del 10 Aprile 2016. (Reclamo del Sig. GATTO Daniele in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a suo carico (inibizione al 30/06/2017) di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 76 in data 14/4/2016 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 12 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: A.S.D. A. TOMA MAGLIE – U.S.D. AVETRANA del 10 Aprile 2016. (Reclamo del Sig. GATTO Daniele in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a suo carico (inibizione al 30/06/2017) di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 76 in data 14/4/2016 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - sentiti l’arbitro e gli assistenti che hanno reso supplemento di rapporto; - rilevato che la terna arbitrale unanimemente ha riconosciuto nel presidente della società A.S.D. A. TOMA MAGLIE il sig. GATTO Daniele quale persona responsabile di comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro per cui non vi è dubbio sulla sua identificazione; - considerato tuttavia che il comportamento irriguardoso del suddetto presidente sig. GATTO Daniele (già inibito fino al 30/6/2016) può essere adeguatamente punito con il prolungamento della inibizione fino al 31/12/2016. P.Q.M. D E L I B E R A Ridursi al 31/12/2016 la inibizione inflitta al sig. GATTO Daniele; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it