COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 12 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: A.S.D. RUFFANO – A.S.D. ATLETICO ARADEO del 24 Aprile 2016. (Reclamo della A.S.D. RUFFANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori PELLE’ Federico (6/10/2016), DE LORENZO Andrea (3 gg.), RENIS Enrico (3 gg.) di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 79 in data 28/4/2016 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 82 del 12 Maggio 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Gara: A.S.D. RUFFANO - A.S.D. ATLETICO ARADEO del 24 Aprile 2016. (Reclamo della A.S.D. RUFFANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori PELLE’ Federico (6/10/2016), DE LORENZO Andrea (3 gg.), RENIS Enrico (3 gg.) di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 79 in data 28/4/2016 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; rilevato che per quanto attiene il calciatore PELLE’ Federico il suo comportamento è risultato modestamente violento nei confronti di un calciatore avversario che, sulla base degli elementi acquisiti, ha ripreso il gioco immediatamente senza conseguenze per cui adeguata si appalesa la squalifica per n. 3 giornate effettive di gara; rilevato che quanto dedotto dalla reclamante in ordine ai calciatori DE LORENZO Andrea e RENIS Enrico non ha trovato conferma negli atti ufficiali per cui adeguate si appalesano le sanzioni inflitte dal Primo Giudice perché composte da una giornata di squalifica per entrambi per l’espulsione per doppia ammonizione (calciatore DE LORENZO) e per cumulo di ammonizioni (calciatore RENIS) a cui vanno aggiunte le squalifiche per n. 2 gare per entrambi per comportamento irriguardoso e ingiurioso nei confronti del direttore di gara. P.Q.M. D E L I B E R A Ridursi a n. 3 giornate la squalifica inflitta al calciatore PELLE’ Federico, confermarsi nel resto le impugnate decisioni; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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