F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099/CSA del 16 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CSA del 13 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO U.S. SAN SALVO AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 3.500,00 ALLA SOCIETÀ CON OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE; – INIBIZIONE FINO AL 1.4.2016 AL SIG. PALUMBIERI DANIELE, INFLITTE SEGUITO GARA SAN SALVO/VASTOGIRARDI DEL 24.2.2016, COPPA ITALIA DILETTANTI – FASE NAZIONALE (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 242 del 26.2.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099/CSA del 16 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CSA del 13 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO U.S. SAN SALVO AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 3.500,00 ALLA SOCIETÀ CON OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE; - INIBIZIONE FINO AL 1.4.2016 AL SIG. PALUMBIERI DANIELE, INFLITTE SEGUITO GARA SAN SALVO/VASTOGIRARDI DEL 24.2.2016, COPPA ITALIA DILETTANTI – FASE NAZIONALE (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 242 del 26.2.2016) Al termine della gara San Salvo/Vastogirardi del 24.2.2016, Coppa Italia Dilettanti - Fase Nazionale, la U.S. San Salvo proponeva rituale reclamo avverso le sanzioni: - ammenda di € 3.500,00; - inibizione a svolgere ogni attività fino al 01.04.2016 inflitta al Sig. Palumbieri Daniele. Il competente Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti adottava la sanzione di cui sopra, con delibera Com. Uff. n. 242 del 26.2.2016. Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione nei confronti della società “per avere propri sostenitori: - introdotto e utilizzato per l’intera durata della gara materiale pirotecnico nel settore ad essi riservato; - (…) lanciato all’indirizzo di un A.A. diversi oggetti (tappi di bottiglia, pennarelli, rotoli di nastro adesivo, fumogeni spenti) che cadevano sul terreno di gioco; - colpito ad una spalla, con un pennarello lanciato dagli spalti, uno dei C.d.C. presenti; - (…)”. Avverso il suddetto provvedimento, la società U.S. San Salvo proponeva appello alla C.S.A. chiedendo l’annullamento e/o la riduzione e/o la rateizzazione della sanzione pecuniaria e l’annullamento e/o riduzione al minimo della sanzione di inibizione inflitta al dirigente Palumbieri Daniele. Questa Corte ritiene che l’appello in epigrafe sia parzialmente fondato, limitatamente all’entità della sanzione pecuniaria. In particolare, se per un verso si può condividere che l’azione oggetto di valutazione sanzionatoria possa essere circoscritta ad un numero limitato di tifosi, e che, peraltro, gli oggetti lanciati in campo possono considerarsi offensivi ma non gravemente pericolosi, d’altro verso la sanzione pecuniaria afflittiva deve essere proporzionata anche alle capacità economico-finanziarie della società, così come rappresentate dalla reclamante. Per quanto riguarda, invece, la sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente Palumbieri Daniele, questa può considerarsi congrua tenendo, altresì, presente la reiterazione del comportamento antisportivo tenuto dallo stesso anche successivamente al suo allontanamento dal campo. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società U.S. San Salvo di San Salvo (Chieti) riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.500,00. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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