F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 14 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CSA del 13 Maggio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL CLODIENSE S.R.L. S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BARGIGGIA LUCA SEGUITO GARA VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO/CLODIENSE DEL 20.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 122 del 23.3.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 14 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CSA del 13 Maggio 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO DEL CLODIENSE S.R.L. S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BARGIGGIA LUCA SEGUITO GARA VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO/CLODIENSE DEL 20.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Interregionale - Com. Uff. n. 122 del 23.3.2016)
Con reclamo proposto nei termini e forme regolamentari, preceduto da altrettanto tempestivo preannuncio e richiesta d’atti, la Clodiense s.r.l. SSD ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale, pubblicato sul Com. Uff. n. 122 del 23.3.2016, con il quale, in relazione all’incontro Virtus Castelfranco/Clodiense del Girone D, disputatosi il 20.3.2016, il calciatore Luca Bargiggia è stato squalificato per 10 giornate effettive di gara “per aver rivolto ad un calciatore avversario espressione comportante offesa e denigrazione per motivi di colore ed origine tecnica”. Va precisato in punto di fatto che l’espressione sanzionata, testualmente riprodotta nel rapporto del Direttore di gara, così recita: “che c…. vuoi negro di m…., ridammi i marò”, e che, sempre secondo la refertazione arbitrale, “da questa frase ne scaturiva una mischia” fra i calciatori delle due società. Assume la reclamante la necessità di un approfondimento istruttorio in ordine ai fatti refertati in conseguenza della discrasia fra la pronuncia del Giudice Sportivo ed il rapporto arbitrale, ed inoltre che l’atleta apostrofato non è “di pelle nera ma di colore olivastro”, come precisa il supplemento di rapporto, sicchè tale espressione non sarebbe insulto per motivi di razza, colore ed origine territoriale, bensì un semplice “intercalare di routine”. Inoltre, la mancanza di contenuti offensivi per motivi etnici sarebbe confermata dal richiamo alla “restituzione” dei marò, costituente semplice insulto d’impeto, mentre, a fini sanzionatori, la frase ingiuriosa dovrebbe venire espressa consapevolmente per finalità discriminatorie. In via istruttoria, ancorchè tali richieste non siano riproposte nelle formali conclusioni dell’atto, il reclamo sollecita chiarimenti, ex art. 34.5 C.G.S., dell’arbitro e dei suoi assistenti per l’accertamento dei fatti, concludendo, nel merito, in via principale per l’annullamento della sanzione ed in subordine per la riduzione della stessa. Il reclamo veniva discusso innanzi la Corte Sportiva d’Appello Nazionale nella seduta del 14.4.2016 nella quale comparivano il difensore della società ed il calciatore Bargiggia; il primo illustrava oralmente i motivi di reclamo, il secondo ripercorreva i fatti originanti la sanzione, negando di aver pronunciato la farse incriminata ed assicurando di non nutrire alcun sentimento razzista. A parere della Corte il reclamo non merita accoglimento. Va preliminarmente disattesa la richiesta istruttoria avanzata dalla soc. Clodiense in quanto tra il provvedimento del Giudice ed il rapporto arbitrale non esiste la denunciata discrasia: la refertazione, infatti, non necessita di alcuna integrazione, riferendo con indubitabile chiarezza la frase pronunciata dall’atleta, come tale valutata e sanzionata nella prima sede disciplinare. Del resto, il proposto reclamo non motiva quale sarebbe l’affermata diversità, restando non individuate e/o individuabili le parti dei due atti fra loro in contrasto. Quanto al merito, la Corte ritiene pienamente sussistente la sanzionata natura dell’insulto: proprio il colore olivastro, non nero, della pelle dell’atleta oltraggiato dimostra che l’espressione era stata pronunciata con l’intento di offendere, altrimenti non si comprenderebbe il motivo per cui la stessa sarebbe stata rivolta dal Bargiggia al calciatore avversario. La circostanza che alle parole offensive sia stato soggiunto “ridammi i marò” non attenua la valenza denigratoria della precedente espressione, anche perché l’evidente richiesta di “restituzione” alla propria persona (“ridammi”) è del tutto priva di senso logico: la sanzione va dunque confermata, tenuto anche conto del comportamento processuale del calciatore che, in occasione della riunione, in risposta a specifica domanda, ha negato di aver pronunciato la frase discriminatoria refertata, ponendo in essere un inaccettabile tentativo di contrastare la valenza probatoria del rapporto. Quanto alla misura della squalifica, osserva la Corte che, a sensi dell’art. 11.2 C.G.S., la pena minima edittale per chi – come nella specie – commetta violazione del precedente comma 1) offendendo altro tesserato per motivi di razza e di colore, è di “almeno dieci giornate di gara”, sicchè l’inflitta squalifica non consente alcuna riduzione, d’altronde nemmeno meritata in considerazione del descritto comportamento processuale e della successiva rissa provocata dalla frase pronunciata, come riferisce il direttore di gara. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Clodiense S.r.l. S.S.D. di Chioggia (Venezia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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