F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 079/TFN del 12 Maggio 2016 (202) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA BIGNOTTI (Direttore Generale della Società AC Pavia Srl), Società AC Pavia Srl – (nota n. 10508/862 pf15-16 SP/SS/us del 1.4.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 079/TFN del 12 Maggio 2016 (202) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA BIGNOTTI (Direttore Generale della Società AC Pavia Srl), Società AC Pavia Srl - (nota n. 10508/862 pf15-16 SP/SS/us del 1.4.2016). Il deferimento La Procura Federale della F.I.G.C., con la suindicata nota del 1 aprile 2016, ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare: - Bignotti Nicola, (Direttore Generale della Società AC Pavia Srl), per rispondere: della violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1, e 5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.), per avere, con le dichiarazioni rilasciate nel corso della trasmissione in onda su Tele Pavia “Casa Pavia-Siamo Tutti Allenatori” del 14.3.2016 , e successivamente riportate dai maggiori organi d'informazione (meglio sotto indicate) e che devono qui intendersi integralmente riportate e trascritte, violato i principi di lealtà, correttezza e probità, rilasciando dichiarazioni dal contenuto intimidatorio e gravemente lesivo della reputazione e onorabilità di un'intera categoria di soggetti operanti nell'ambito della FIGC; - la Società AC Pavia Srl, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4 comma 2 e 5 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al proprio dirigente Sig. Bignotti Nicola. Svolgimento del procedimento Nel merito, va osservato che con la suindicata nota del 1 aprile 2016 la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il Sig. Bignotti Nicola (Direttore Generale della Società AC Pavia Srl), in quanto, nel corso di una trasmissione televisiva dal titolo “Casa Pavia-Siamo Tutti Allenatori”, andata in onda il 14.3.2016 sull'emittente privata Tele Pavia, il medesimo dirigente aveva fra l'altro pronunciato la seguente dichiarazione: “I giocatori si dividono in generali, soldati e merde. Identificate le merde, farebbe piacere a tutti poterle sciogliere nell'acido. Purtroppo gli accordi in essere, anche quelli con l'AIC, sono molto tutelanti nei confronti dei calciatori”. Questa frase era stata ripresa nei giorni successivi da diversi giornali che vi avevano dato particolare rilievo: sia in formato telematico (come www.itasportpress del 15.3.2016, lastampa.it del 15.3.2016, fantagazzetta.com del 16.3.2016, calcionews24 del 16.3.2016) sia in formato cartaceo (come La Gazzetta dello Sport del 16.3.2016 e Tuttosport del 16.3.2016). Dato il clamore suscitato, il Sig. Bignotti si era subito affrettato a fare alcune precisazioni, rilasciando in data 17 marzo 2016 le seguenti dichiarazioni: - Tuttosport: “Mi assumo le mie responsabilità per la frase incriminata. Penso però che sia necessario contestualizzarla e ascoltare il tono. Era un'iperbole, una provocazione. Non mi riferivo ai miei giocatori di cui ho grande stima. Chiedo scusa al Presidente Zhu e alla Società”: - Corriere Dello Sport: “Penso però che per giudicarla nella maniera più corretta sia necessario contestualizzarla e ascoltare il tono in cui l'ho detta. La mia era un'iperbole, una provocazione...”. Nel contempo la Segreteria della Lega Pro trasmetteva alla Procura Federale una nota ufficiale contenente la copia di 15 articoli di stampa che avevano riportato le suddette dichiarazioni del Sig. Bignotti (oltre alle testate giornalistiche sopra indicate figuravano anche La Provincia Pavese, Il Quotidiano Sportivo, La Gazzetta Di Mantova, Il Giornale di Brescia, Il Giornale di Vicenza, Il Tirreno, La Voce di Rovigo), mentre perveniva anche una nota di protesta dell'Associazione Italiana Calciatori del 16.3.2016. Le indagini eseguite dalla Procura Federale consentivano di acquisire la registrazione su supporto informatico della trasmissione televisiva del 14 marzo 2016, nonché la copia di tutti gli articoli pubblicati dai suddetti giornali e il foglio di censimento della Società AC Pavia Srl. Quindi veniva spedita la prevista comunicazione di conclusione delle indagini sia nei confronti del Bignotti sia nei confronti della Società AC Pavia Srl per i fatti come sopra loro addebitati. Nessuna memoria difensiva veniva presentata dai due soggetti deferiti, sicché la Procura Federale formalizzava il predetto atto di deferimento. Il dibattimento Fissata l’udienza dinnanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare per la data odierna, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto che al Bignotti siano irrogate le sanzioni dell’inibizione per mesi 4 (quattro) e dell’ammenda nella misura di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), e che alla Società AC Pavia sia irrogata la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00). É anche comparso il difensore delle parti deferite che ha chiesto il l’irrogazione del minimo delle sanzioni per i propri assistiti. Motivi della decisione Ciò premesso, si osserva che la documentazione acquisita in atti offre ampia e convincente dimostrazione dell'addebito mosso dalla Procura Federale, in quanto dagli atti acquisiti risulta con assoluta certezza che il Sig. Bignotti Nicola (Direttore Generale della Società AC Pavia Srl) nel corso della trasmissione televisiva intitolata “Casa Pavia-Siamo Tutti Allenatori”, andata in onda il 14.3.2016 sull'emittente privata Tele Pavia, ha pronunciato la dichiarazione contestatagli. Il significato e il tono di quella frase sono inequivocabili, in quanto destinate a ledere la reputazione e l’onorabilità dell’intera categoria dei calciatori, alcuni dei quali sono stati qualificati in modo estremamente dispregiativo, auspicandosi da parte del Bignotti perfino la loro eliminazione attraverso lo “scioglimento nell’acido”. L’intento del Bignotti non era, come ha cercato vanamente di spiegare l’interessato, quello di lanciare una provocazione o un’iperbole, bensì di additare all’opinione pubblica una certa quota della categoria dei calciatori, scaricando su di essa la responsabilità del cattivo andamento di alcune Società calcistiche. Del resto, lo stesso Bignotti si è reso poi conto di avere ecceduto, e il 17 marzo ha rilasciato ulteriori dichiarazioni nell’intento di precisare il senso della prima frase, affermando che essa andava letta nel contesto di tutta l’intervista e parlando appunto di “provocazione” e di “iperbole”. É invece evidente che il Bignotti si è semplicemente limitato a fare una precisazione nel tentativo di ridurre la portata delle sue prime affermazioni, che, anche se inserite nel contesto di una dichiarazione più ampia e articolata, non hanno affatto il senso di una “provocazione” o di una “iperbole”, ma costituiscono una vera e propria accusa all’intera categoria dei calciatori. Come è stato notato dalla Procura Federale, il Bignotti peraltro si è limitato alla suddetta precisazione e non ha mai effettuato una smentita o una rettifica ai sensi dell'art. 8 della legge sulla stampa n. 47/1948. Tale condotta del Bignotti integra perfettamente la violazione disciplinare contestatagli, in quanto la partecipazione alla trasmissione televisiva sopra indicata e la dichiarazione resa nel corso della stessa, costituiscono violazione del divieto sancito dall'art. 5 comma 1 CGS di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione e dell’onorabilità della categoria dei calciatori. Peraltro la frase era stata poi ripresa da numerosi giornali. Tale condotta costituisce inoltre palese violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportive che debbono improntare l'azione di tutti i soggetti tesserati. Ne consegue che anche la Società AC Pavia Srl deve essere dichiarata responsabile ai sensi dell'art. 5 comma 2 CGS. Va peraltro dato atto che da parte della Società non vi è stata alcuna pubblica dissociazione dalle dichiarazioni del Bignotti. In merito alle sanzioni, vista la richiesta della Procura Federale e considerati i criteri stabiliti dal comma 6 dell'art. 5 CGS, accertate le responsabilità come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, si ritengono congrue quelle di seguito indicate P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni: - inibizione per mesi 2 (due) e ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) nei confronti di Bignotti Nicola; - ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) nei confronti della Società AC Pavia Srl.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it