COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 171 del 27/04/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 23/ 4/2016 CAMPOCAVALLO – AUDAX 1970 S.ANGELO

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 171 del 27/04/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 23/ 4/2016 CAMPOCAVALLO - AUDAX 1970 S.ANGELO Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla Soc. Campocavallo con il quale la stessa viene a richiedere l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara in danno della Soc. Audax 1970 S.Angelo per aver la stessa fatto partecipare, nella gara in oggetto, il calciatore D'Angelantonio Mirko nato il 20/6/1976 pur non essendo regolarmente tesserato per la Società. Esperiti i dovuti accertamenti, il calciatore D'Angelantonio Mirko non risulta compreso tra i tesserati della soc. Audax 1970 S.Angelo, così che il reclamo proposto dalla ricorrente appare degno di accoglimento. P.Q.M. in accoglimento del reclamo si decide: 1) di sanzionare la soc. Audax 1970 S.Angelo con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di Campocavallo 6 - Audax 1970 S.A. 0; 2) di inibire sino al 11/5/2016 il dirigente Gregorini Davide. 3) di restituire la tassa reclamo.
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