COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 171 del 27/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO S.S.D. FRONTALE C5 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SANTA MARIA NUOVA/FRONTALE C5 DELL’8.4.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 85 del 13.4.2016)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 171 del 27/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO S.S.D. FRONTALE C5 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SANTA MARIA NUOVA/FRONTALE C5 DELL’8.4.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona - Com. Uff. n. 85 del 13.4.2016) Il reclamo risulta privo di sottoscrizione, impedendone così di accertare la provenienza e la legittimazione e, quindi, di affermare la validità rituale e sostanziale dell’atto: la sottoscrizione è infatti uno degli elementi essenziali dell’atto-reclamo e la sua mancanza lo rende giuridicamente inesistente. La Corte sportiva d’appello territoriale, P.Q.M. dichiara inammissibile il gravame come sopra proposto per difetto di sottoscrizione. Nulla per la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it