COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 171 del 27/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO S.S.D. FRONTALE C5 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SANTA MARIA NUOVA/FRONTALE C5 DELL’8.4.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 85 del 13.4.2016)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 171 del 27/04/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO S.S.D. FRONTALE C5 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SANTA MARIA NUOVA/FRONTALE C5 DELL’8.4.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “C”
(Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona - Com. Uff. n. 85 del 13.4.2016)
Il reclamo risulta privo di sottoscrizione, impedendone così di accertare la provenienza e la legittimazione e, quindi, di affermare la validità rituale e sostanziale dell’atto: la sottoscrizione è infatti uno degli elementi essenziali dell’atto-reclamo e la sua mancanza lo rende giuridicamente inesistente.
La Corte sportiva d’appello territoriale,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il gravame come sopra proposto per difetto di sottoscrizione.
Nulla per la tassa reclamo.
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