COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 171 del 27/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. NUOVA REAL METAURO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE DE GIGLIO GIUSEPPE FRANCESCO SEGUITO GARA GIOVANE URBANIA/NUOVA REAL METAURO DEL 9.4.2016 CAMPIONATO ALLIEVI PESARO II FASE (Delibera del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Pesaro – Com. Uff. n. 83 del 13.4.2016)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 171 del 27/04/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D. NUOVA REAL METAURO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE DE GIGLIO GIUSEPPE FRANCESCO SEGUITO GARA GIOVANE URBANIA/NUOVA REAL METAURO DEL 9.4.2016 CAMPIONATO ALLIEVI PESARO II FASE
(Delibera del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Pesaro – Com. Uff. n. 83 del 13.4.2016)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice sportivo la Delegazione Provinciale di Pesaro infliggeva al calciatore De Giglio Giuseppe Francesco, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un avversario e dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Nuova Real Metauro chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto l’atto da questi posto in essere nei confronti di un avversario fu dovuto ad una semplice reazione di giuoco senza tuttavia causare allo stesso alcun danno, mentre la reazione nei confronti dell’arbitro non fu violenta né aggressiva, di talché la sanzione inflitta apparirebbe eccessiva rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al ridetto calciatore.
Motivi della decisione
La Corte sportiva d’appello, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al predetto De Giglio Giuseppe Francesco, anche in considerazione delle sanzioni inflitte ad altri tesserati per fattispecie analoghe.
P.Q.M.
la Corte sportiva d’appello accoglie parzialmente il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Nuova Real Metauro e, per l’effetto, riduce la squalifica inflitta al calciatore De Giglio Giuseppe Francesco a tre giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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