COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 177 del 04/05/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 20/ 4/2016 AUDAX 1970 S.ANGELO – JESI CALCIO A 5

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 177 del 04/05/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 20/ 4/2016 AUDAX 1970 S.ANGELO - JESI CALCIO A 5 Rilevato che in data 27/4/2016 è pervenuto reclamo proposto dalla Soc. Jesi Calcio a 5, spedito in data 26/4/2016, e pertanto nei previsti termini, con il quale la reclamante viene a richiedere l'applicazione della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara in danno della soc. Audax 1970 S.Angelo per aver la stessa fatto partecipare, nella gara in oggetto, il calciatore D'Angelantonio Mirko nato il 20/6/1976 pur non risultando lo stesso regolarmente tesserato per la società. Esperiti i dovuti accertamenti il calciatore D'Angelantonio Mirko non risulta compreso tra i tesserati della Soc. Audax 1970 S.Angelo, cosicchè il reclamo proposto dalla ricorrente appare degno di accoglimento. P.Q.M. si decide: 1) di accogliere il reclamo ritualmente proposto dalla Soc.Jesi Calcio a 5, restituendo la relativa tassa reclamo; 2) di sanzionare la soc. Audax 1970 S.Angelo con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di Audax 1970 S.Angelo 0 - Jesi Calcio a 5 6, in rettifica a quanto riportato nel C.U. n.170 del 22/4/2016; 3) di inibire il dirigente accompagnatore della soc. Audax 1970 S.Angelo, sig. Gregorini Davide, sino al 18/5/2016.
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