COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 181 del 12/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI SPLENDIANI UMBERTO E DELL’A.S.D. CUPRENSE 1933

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 181 del 12/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI SPLENDIANI UMBERTO E DELL’A.S.D. CUPRENSE 1933 Il deferimento Con provvedimento in data 28 marzo 2016 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito avanti questo Tribunale federale i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: - SPLENDIANI Umberto della violazione del disposto di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, nella qualità di allenatore dell’A.S.D. Cuprense 1933, come da foglio di censimento della stessa società e dalla distinta della gara Cuprense 1933/New Generation Calcio, disputata in data 29 novembre 2014, sprovvisto comunque di regolare tesserino F.I.G.C. valevole per la stagione sportiva 2014/2015, già sanzionato dal Giudice sportivo territoriale per i fatti relativi alla gara innanzi indicata per comportamento intimidatorio e minaccioso nei confronti dell’arbitro (Com. Uff. nr. 82 del 3.12.2014 del C.R.M.), per essersi rivolto con fare quantomeno “irrispettoso”, utilizzando frasi comunque dal senso minaccioso ed offensivo, all’Osservatore arbitrale Giuseppe Palestini, il quale, dopo avere raggiunto a fatica lo spogliatoio - una volta sospesa la gara dall’arbitro a causa delle proteste e minacce perpetrate da alcuni calciatori della squadra ospitante e dai relativi sostenitori - per fornire supporto, ausilio ed assistenza al collega arbitro, si era intrattenuto a parlare con il Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra ospitante al quale chiedeva se avesse visto quanto accaduto nei suoi confronti ad opera dei sostenitori della Cuprense; - l’A.S.D. CUPRENSE 1933, per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4, commi 2 e 3, e 14 del Cgs alla quale apparteneva il deferito al momento della commissione dei fatti in contestazione e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata e per le condotte ascritte ai propri sostenitori. Con nota del 5 aprile 2016 questo Tribunale federale, ai sensi dell’art. 30, 10° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Il dibattimento Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura federale e, per la Società, il Presidente l.r.p.t., il quale, prima dell’inizio dell’udienza, ha presentato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 Cgs sulla quale ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura federale. Il Tribunale federale, ritenuta non congrua la sanzione indicata, ha deliberato di non accogliere detta istanza, disponendo la prosecuzione del procedimento. Il rappresentante della Procura federale dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, ha concluso con richiesta di condanne come da verbale di udienza.Invitata a concludere, la Società deferita si è rimessa alle determinazioni di giustizia.Sulle conclusioni come sopra trascritte, il Tribunale federale tratteneva il procedimento per la decisione.Motivi della decisione Dalle risultanze acquisite agli atti del procedimento, risultano provati, peraltro non contestati, i fatti posti a fondamento del deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali, per brevità espositiva, si rinvia integralmente. Le espressioni proferite nell’occasione da Splendiani Umberto, contenenti offese e minacce nei confronti dell’Osservatore arbitrale, inducono ad affermare la responsabilità del deferito in ordine agli addebiti contestati, integranti la fattispecie di cui all’art. 19 del Codice di giustizia sportiva e punite con l’applicazione della sanzione ivi prevista. Di tali violazioni, tuttavia, deve rispondere solamente il deferito, atteso che la condotta in argomento da questi posta in essere deve ricomprendersi esclusivamente nell’ambito della sua sfera soggettiva e personale di tesserato, esclusa quindi dall’attività connessa al rapporto organico con la Società, non essendo riferibili alla stessa i fatti imputati al deferito. La Società deve, invece, rispondere - secondo i canoni sportivi della responsabilità oggettiva - dei fatti posti in essere dai propri sostenitori nei confronti dell’arbitro in occasione della gara Cuprense 1933/New Generation Calcio del 29 novembre 2014. Ed invero, il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori; tale responsabilità consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa, ma solo misurata e graduata nei suoi limiti sanzionatori quantitativi, tenuto conto di tutti gli elementi della fattispecie in esame ed, in particolare, nel caso di specie, della categoria di appartenenza della società. P.Q.M. il Tribunale federale del Comitato Regionale Marche, in parziale accoglimento del deferimento in epigrafe, applica le seguenti sanzioni: - per l’A.S.D. CUPRENSE 1933, l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00); - per SPLENDIANI Umberto, l’inibizione per mesi 1 (uno).
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