COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 181 del 12/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI DE CAROLIS GIORGIO E DELL’A.S.D. LAPEDONA

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 181 del 12/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI DE CAROLIS GIORGIO E DELL’A.S.D. LAPEDONA Con provvedimento in data 18 marzo 2016 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito avanti questo Tribunale federale i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: - DE CAROLIS Giorgio, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2014/2015 a favore dell’A.S.D. Lapedona, della violazione delle norme e degli atti federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, perché al termine della gara di play-off di Terza Categoria, Lapedona/Tirassegno ’95 disputata il 9 maggio 2015, dapprima aggrediva verbalmente il Commissario di campo sig. Flagiello Antimo indirizzandogli espressioni ingiuriose ed irriguardose e poi, dopo essere rientrato negli spogliatoi, ne usciva per inveire nei confronti di un gruppo di sostenitori della squadra avversaria che si trovavano a ridosso della rete di recinzione rivolgendo loro espressioni ingiuriose e minacciose; - l’A.S.D. LAPEDONA, alla quale apparteneva il predetto al momento della commissione dei fatti in contestazione e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Cgs, per il comportamento del calciatore De Carolis Giorgio sopra descritto. Con nota del 29 marzo 2016 questo Tribunale federale, ai sensi dell’art. 30, 10° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. In data 15 aprile 2016, il calciatore deferito, tramite il proprio difensore, ha fatto pervenire istanza di applicazione di sanzione come concordata con la Procura federale. Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura federale, il calciatore deferito e, per la Società, il Presidente l.r.p.t., i quali, prima dell’inizio dell’udienza, hanno depositato separati accordi di patteggiamento, condivisi dalla Procura federale, sul cui merito questo Tribunale ha adottato la seguente ORDINANZA “Il Tribunale federale territoriale, - rilevato che, prima dell’inizio dell’udienza, i deferiti hanno presentato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 Cgs. [“pena base, per De Carolis Giorgio, squalifica per 5 (cinque) giornate di gara, diminuita ai sensi dell’art. 23 Cgs a 4 (quattro); pena base per l’A.S.D. Lapedona, ammenda di € 200,00 (duecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 Cgs ad € 140,00 (centoquaranta/00)]; - considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura federale; - visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 bis comma 1 possono accordarsi con la Procura federale, prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale federale, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; - visto l’art. 23, comma 2, Cgs, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083; - rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata per il calciatore deferito risulta congrua, mentre quella indicata per la società non risulta congrua; P.Q.M. il Tribunale federale territoriale non accoglie la proposta istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 del Cgs per l’A.S.D. Lapedona; dispone per il calciatore deferito l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto calciatore e dispone procedersi oltre nei confronti della ridetta Società. Dopo la lettura dell’ordinanza sopra trascritta, il rappresentante della Procura federale, affermata la responsabilità oggettiva della Società per i fatti ascritti al proprio calciatore, ha chiesto irrogarsi la sanzione di cui a verbale. La Società ha concluso chiedendo il proscioglimento. Il Tribunale ritiene che delle violazioni contestate debba rispondere solamente il calciatore deferito, atteso che la condotta in argomento da questi posta in essere deve ricomprendersi esclusivamente nell’ambito della sua sfera soggettiva e personale di tesserato, esclusa quindi dall’attività connessa al rapporto organico con la Società. Va escluso pertanto ogni coinvolgimento dell’A.S.D. Lapedona nella materiale causalità dei fatti in esame, non essendo in alcun modo riferibili alla stessa i fatti imputati al proprio tesserato.P.Q.M.il Tribunale federale territoriale, visto l’art. 23 del Codice di giustizia sportiva dispone l’applicazione della seguente sanzione:per DE CAROLIS Giorgio, la squalifica per 4 (quattro) giornate di gara; proscioglie l’A.S.D. Lapedona dagli addebiti contestati.
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