COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 181 del 12/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MICUCCI RODOLFO, FRANCUCCI FRANCESCO E DELLA SOC. TREIESE

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 181 del 12/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MICUCCI RODOLFO, FRANCUCCI FRANCESCO E DELLA SOC. TREIESE Con provvedimento in data 13 gennaio 2016 il Procuratore federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale federale i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: - MICUCCI Rodolfo, presidente e legale rappresentante della Soc. Treise, nonché allenatore della stessa, della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere consentito, nella sua duplice qualità, in occasione della gara Treiese/Juventus Club Tolentino, disputata in data 18 aprile 2015, valevole per il Campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Macerata, che propri sostenitori, al termine dell’incontro, consegnassero ai calciatori della Treiese uno striscione recante la dicitura “ … e ora la coppa ficcatevela nel c..o”, cartello che veniva sorretto ed esposto a centrocampo dai calciatori della Treiese e dallo stesso Presidente-allenatore, e la cui scritta costituiva evidente dileggio ed insulto verso la Soc. Folgore Castelraimondo, vincitrice della coppa Marche di Terza Categoria; - FRANCUCCI Francesco, calciatore-capitano della Soc. Treiese, della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere omesso di controllare, al termine della gara Treiese/Juventus Club Tolentino, disputata in data 18 aprile 2015, valevole per il Campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Macerata, il contenuto dello striscione consegnato dai propri sostenitori, recante la dicitura “ … e ora la coppa ficcatevela nel c..o”, cartello che veniva sorretto ed esposto a centrocampo da tutti calciatori della Treiese e dallo stesso capitano, e la cui scritta costituiva evidente dileggio ed insulto verso la Soc. Folgore Castelraimondo, vincitrice della coppa Marche di Terza Categoria; - la Soc. TREIESE, della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, 2, 3 nonché 12, comma 3 del Cgs, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in ordine a quanto ascritto al proprio Presidente ed al proprio tesserato. Alla riunione del 29 marzo 2016 i deferiti e la Procura federale hanno convenuto l’applicazione delle sanzioni ex art 23 Cgs, con successiva trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, Cgs. Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso a questo Tribunale in data 20 aprile 2016, il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale federale, rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ORDINANZA “Il Tribunale federale territoriale, - rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 Cgs; [“pena base per Micucci Rodolfo, inibizione per giorni venti, diminuita ai sensi dell’art. 23 Cgs a giorni quindici; pena base per Francucci Francesco, squalifica per tre giornate di gara, diminuita ai sensi dell’art. 23 Cgs a due giornate; pena base per la società Treiese, ammenda di € 150,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 Cgs ad € 100,00]; - considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; - visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1bis, comma 1, Cgs possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; - visto l’art. 23, comma 2, Cgs - allora vigente - secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore Generale dello Sport presso il Coni che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente; - considerato che il Procuratore Generale dello Sport presso il Coni, con nota del 7 aprile 2016, ha espresso che “nulla si osserva”; - ritenuto che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; P.Q.M. il Tribunale federale territoriale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione per giorni 15 (quindici) al presidente MICUCCI Rodolfo; - squalifica per 2 (due) giornate di gara al calciatore FRANCUCCI Francesco; - ammenda di € 100,00 (cento/00) alla società TREIESE. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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