COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 181 del 12/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO S.G.C. GIOVANILE CORRIDONIENSE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA UNITED CIVITANOVA/S.G.C. GIOVANILE CORRIDONIENSE DEL 3.5.2016 CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 179 del 6.5.2016)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 181 del 12/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO S.G.C. GIOVANILE CORRIDONIENSE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA UNITED CIVITANOVA/S.G.C. GIOVANILE CORRIDONIENSE DEL 3.5.2016 CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 179 del 6.5.2016) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, esaminati gli atti ufficiali relativi alla mancata disputa dell’incontro in esame, applicava alla reclamante la sanzione sportiva della perdita della stessa gara con il punteggio di 3 a 0 e la penalizzazione di un punto in classifica. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.G.C. Giovanile Corridoniense deducendo che lo spostamento della gara sarebbe stato disposto dalla Segreteria del competente Comitato Regionale in violazione e spregio delle disposizioni federali vigenti in materia e chiedendo, pertanto, l’annullamento dell’impugnata delibera, l’applicazione degli artt. 17, primo comma, e 1bis, 1° comma, del Codice di giustizia sportiva a carico della società ospitante. L’A.S.D. United Civitanova, controinteressata, faceva ritualmente pervenire proprie controdeduzioni assumendo la correttezza della decisione impugnata e chiedendo, pertanto, il rigetto del reclamo ex adverso proposto. Motivi della decisione La Corte sportiva d’appello territoriale, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame, siccome infondato, non possa essere accolto. Dagli atti ufficiali risulta inequivocabilmente che la gara emarginata, in programma a Civitanova Marche (MC) il 3 maggio 2016, non si è disputata per causa imputabile alla S.G.C. Giovanile Corridoniense, la cui squadra non si è presentata al campo. Occorre rilevare che la gara in esame era stata fissata dal Comitato Regionale Marche con provvedimento pubblicato in data 30 aprile 2016 sul Com. Uff. nr. 174. Quanto sopra peraltro è stato disposto nell’ambito dei poteri attribuiti al competente Comitato dalle norme Federali vigenti in materia. L’esercizio di tale potere, sfociando in provvedimenti di carattere squisitamente amministrativo, non è suscettibile di censura dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva. Va inoltre ricordato che a norma dell’art. 13 delle N.O.I.F. e dell’art. 2, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, i comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione. L’interpretazione delle disposizioni Federali in materia non può essere diversa da quella fornita dal primo Giudice, la cui decisione, pertanto, si sottrae ad ogni censura e merita integrale conferma. P.Q.M. la Corte sportiva d’appello territoriale respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.G.C. Giovanile Corridoniense e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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