COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 181 del 12/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO G.S. AUDAX 1970 S. ANGELO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUDAX 1970 S. ANGELO/JESI CALCIO A 5 DEL 20.4.2016 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 177 del 4.5.2016)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 181 del 12/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO G.S. AUDAX 1970 S. ANGELO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUDAX 1970 S. ANGELO/JESI CALCIO A 5 DEL 20.4.2016 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 177 del 4.5.2016) Il reclamo come sopra proposto, nella parte inerente la sanzione sportiva della perdita della gara, è inammissibile per difetto di contraddittorio, avendo la reclamante, per sua stessa ammissione, omesso di inviare alla controparte copia dei motivi del gravame medesimo. Il reclamo, nella parte inerente l’inibizione fino al 18 maggio 2016 applicata al dirigente Gregorini Davide, è inammissibile in quanto trattasi di sanzione non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva, siccome inferiore al minimo ivi previsto. La Corte sportiva d’appello territoriale,P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla società G.S. Audax 1970 S. Angelo e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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