COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 181 del 12/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Delibera del Tribunale Federale Territoriale RECLAMO G.S. AUDAX 1970 S. ANGELO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPOCAVALLO/AUDAX 1970 S. ANGELO DEL 23.4.2016 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 171 del 27.4.2016)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 181 del 12/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Delibera del Tribunale Federale Territoriale RECLAMO G.S. AUDAX 1970 S. ANGELO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPOCAVALLO/AUDAX 1970 S. ANGELO DEL 23.4.2016 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 171 del 27.4.2016) Il reclamo come sopra proposto, nella parte inerente la sanzione sportiva della perdita della gara, è inammissibile per il mancato rispetto dei termini abbreviati per la proposizione dello stesso previsti dalla normativa pubblicata dalla LND sul Com. Uff. n. 190 in data 16 dicembre 2015, allegato al Com. Uff. n. 92 del Comitato Regionale Marche del 18 dicembre 2015. Il medesimo gravame risulta infatti pervenuto il 2 maggio 2016, quindi oltre le ore dodici del secondo giorno successivo al 27 aprile 2016, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata. Il reclamo è altresì inammissibile per difetto di contraddittorio, avendo la reclamante, per sua stessa ammissione, omesso di inviare alla controparte copia dei motivi del gravame medesimo. Il reclamo, nella parte inerente l’inibizione fino all’11 maggio 2016 applicata al dirigente Gregorini Davide, è inammissibile in quanto trattasi di sanzione non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva, siccome inferiore al minimo ivi previsto. La Corte sportiva d’appello territoriale,P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla società G.S. Audax 1970 S. Angelo e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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