F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081/TFN del 16 Maggio 2016 (121) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SILVIO VINCENZO CALABRESE (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SC Vallee D’Aoste SSD ARL, attualmente tesserato in prestito per la Soc. SSD Città di Scordia) e DANIEL SAKO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SC Vallee D’Aoste SSD ARL, attualmente svincolato) – (nota n. 7226/929/929pf14- 15/GR/mg del 22/01/2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081/TFN del 16 Maggio 2016
(121) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SILVIO VINCENZO CALABRESE (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SC Vallee D’Aoste SSD ARL, attualmente tesserato in prestito per la Soc. SSD Città di Scordia) e DANIEL SAKO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SC Vallee D’Aoste SSD ARL, attualmente svincolato) - (nota n. 7226/929/929pf14- 15/GR/mg del 22/01/2016).
Il Deferimento Con atto del 22 gennaio 2016 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare Silvio Vincenzo Calabrese e Daniel Sako, all’epoca dei fatti calciatori tesserati con la società SC Vallee D’Aoste SSD ARL per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva, previsti dall’art. 1 bis, comma 1, del CGS per essersi allontanati arbitrariamente dalla società SC Vallee D’Aoste SSD ARL e dalla città di Aosta, nel corso della stagione sportiva 2014/2015 senza fornire alcun preavviso. La Procura formula il deferimento, pur considerando, a discarico dei deferiti, le ragioni addotte circa la situazione precaria in cui i medesimi si erano venuti a trovare in seno alla stessa società, per i ritardati pagamenti degli emolumenti pattuiti e per i disagi che avevano dovuto sopportare in ragione della scarsa e scomoda ricettività che offrivano le camere d’albergo destinate ai calciatori. In particolare i deferiti, si sarebbero allontanati dalla società sportiva e dalla stessa città di Aosta nel corso della stagione sportiva avendo ricevuto il primo solo euro 150,00 a fronte di euro 1.500,00 pattuiti con l’accordo economico ed il secondo euro 250,00 a fronte di euro 3.000,00 pattuiti nei rispettivi accordi economici. All’udienza del 12 maggio 2016, dopo una serie di rinvii motivati dalla necessità di avere prova dell’avvenuta notifica della convocazione al sig. Sako con relativa sospensione dei termini di estinzione, è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto per entrambe i deferiti la sanzione della squalifica per due giornate di gara. I motivi della decisione Dalla documentazione in atti (e segnatamente dalle dichiarazioni acquisite dalla Procura) risulta effettivamente dimostrato che i calciatori Silvio Vincenzo Calabrese e Daniel Sako, all’epoca dei fatti calciatori tesserati con la società SC Vallee D’Aoste SSD ARL, nel corso del mese di marzo della stagione sportiva 2014/2015 hanno abbandonato improvvisamente la società e la città di Aosta, senza fornire pre avviso. Risulta, altresì, comprovato (dalle dichiarazioni e soprattutto dagli accordi economici) che il comportamento contestato è stato posto in essere in conseguenza del fatto che la società non aveva corrisposto tempestivamente i compensi previsti per entrambi i calciatori (al primo risultano corrisposti soli euro 150,00 a fronte di euro 750,00 circa maturati a metà marzo 2015 in proporzione ad euro 1.500,00 da corrispondersi in dieci rate entro la fine della stagione prevista per il 30 giugno 2015; al secondo euro 250,00 a fronte di euro 1.500,00 circa maturati a metà marzo 2015 in proporzione ad euro 3.000,00 da corrispondersi in dieci rate entro la fine della stagione prevista per il 30 giugno 2015 per il secondo), mentre non risulta sufficientemente dimostrato il fatto che le iniziali sistemazioni in alloggio dei due calciatori erano divenute più disagevoli nel corso della stagione (non essendovi in proposito altri elementi significativi sul “sovraffollamento” degli alloggi se non le dichiarazioni degli stessi calciatori deferiti). Ne discende che sussiste la violazione del dovere di lealtà, probità e correttezza oggetto del deferimento, posto che i deferiti non si sarebbero dovuti allontanare improvvisamente e senza preavviso, ma avrebbero dovuto eventualmente chiedere la risoluzione del rapporto alla Commissione per gli Accordi Economici, secondo le modalità previste dall’art. 4 dei rispettivi accordi economici, anche se le circostanze che hanno determinato il loro comportamento scorretto, pur non giustificando la condotta censurata malgrado siano ascrivibili alla società beneficiaria della prestazione, costituiscono senz’altro delle attenuanti ai fini della quantificazione della sanzione. Il dispositivo Pertanto il Tribunale, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge ai calciatori Silvio Vincenzo Calabrese e Daniel Sako, la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata da scontare in gare ufficiali.
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