F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081/TFN del 16 Maggio 2016 (159) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA CANONICO (all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Società AS Bisceglie 1913 Don Uva APD) e la SOCIETÀ AS BISCEGLIE 1913 DON UVA APD – (nota n. 9306/1032pf14-15/GT/dl del 09.03.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081/TFN del 16 Maggio 2016 (159) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA CANONICO (all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Società AS Bisceglie 1913 Don Uva APD) e la SOCIETÀ AS BISCEGLIE 1913 DON UVA APD - (nota n. 9306/1032pf14-15/GT/dl del 09.03.2016). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 9 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Nicola Canonico - nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente con poteri di rappresentanza della Società AS Bisceglie 1913 Don Uva APD, partecipante al Campionato Nazionale Dilettante “Serie D” - per rispondere della violazione, dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S., in relazione ai punti nn. 3 – 6 – 7 del Protocollo d’intesa (ancora vigente) datato 21.10.2004 concluso tra l’A.I.C. e la L.N.D. e dell’art. 10, punto n. 11, C.G.S., e la stessa Società, per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS. rilevato che le richiamate norme sanzionano i comportamenti contestati; rilevato che il deferito Signor Nicola Canonico, come anche confessato dallo stesso in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, ha impedito volontariamente e senza giusta causa, al calciatore, Sig. Roberto Chiaria, a partire dal 29.04.2015 e sino alla conclusione del relativo campionato, di partecipare all’attività agonistica; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Nicola Canonico della sanzione dell’inibizione per mesi tre ed alla Società deferita della sanzione dell’ammenda di euro 1.200,00; rilevato che i deferiti hanno omesso di presenziare all’odierna riunione e di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenuto pertanto comprovato oltre ogni ragionevole dubbio il comportamento antiregolamentare posto in essere dal deferito Signor Nicola Canonico; ritenuto che alla responsabilità del Presidente della Società, all’epoca dei fatti, con poteri di rappresentanza, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. commina al Signor Nicola Canonico la sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due) ed alla Società AS Bisceglie 1913 Don Uva APD la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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