F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081/TFN del 16 Maggio 2016 (166) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO DI MARINO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Puteolana 1902 Internapoli) e la SOCIETÀ SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI – (nota n. 9653/944pf14-15/LG/mf del 16.03.2016

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081/TFN del 16 Maggio 2016 (166) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO DI MARINO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Puteolana 1902 Internapoli) e la SOCIETÀ SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI - (nota n. 9653/944pf14-15/LG/mf del 16.03.2016 Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 16 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Francesco De Marino, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società SSD Puteolana 1902 Internapoli, per rispondere della violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai punti 2), pagina 1, nonché 4) e 5), pagina 3 del Comunicato Ufficiale n.138 del 26.05.2014 della Lega Nazionale Dilettanti; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati (Art. 11); rilevato che il deferito ha omesso di depositare, entro il termine dell’11 luglio 2014, 1) la copia del verbale dell’assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2014/2015, come prescritto al punto 2), pag. 1; 2) il versamento di Euro 19.000,00, come prescritto al punto 4), pag.2; 3) la fidejussione bancaria a prima richiesta di importo di Euro 31.000,00, come prescritto al punto 5), pag. 2, 4) la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco, come prescritto al punto 9, pag. 3, del richiamato C.U. n.138; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Francesco Di Marino, della sanzione del’inibizione per giorni sessanta, e alla Società, dell’ammenda di Euro 4.000,00; rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; P.Q.M. commina al Signor Francesco Di Marino l’inibizione di giorni 60 (sessanta) e, alla Società SSD Puteolana 1902 Internapoli, l’ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00).
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