F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081/TFN del 16 Maggio 2016 (167) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO DELLA LONGA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. POL. MACCARESE 8 GIADA Srl) e la SOCIETÀ POL. MACCARESE GIADA Srl – (nota n. 9664/945pf14- 15/LG/mf del 16.03.2016
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081/TFN del 16 Maggio 2016
(167) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO DELLA LONGA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. POL. MACCARESE 8 GIADA Srl) e la SOCIETÀ POL. MACCARESE GIADA Srl - (nota n. 9664/945pf14- 15/LG/mf del 16.03.2016
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 16 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Fabio Della Longa, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società Pol. Maccarese Giada Srl, per rispondere della violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai punti 4) e 5), pagine 2, e 9), pagina 3 del Comunicato Ufficiale n.138 del 26.05.2014 della Lega Nazionale Dilettanti; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati (Art. 11); rilevato che il deferito ha omesso di depositare, entro il termine dell’11 luglio 2014, 1) il versamento di Euro 19.000,00, come prescritto al punto 4), pag.2; 2) la fidejussione bancaria a prima richiesta di importo di Euro 31.000,00, come prescritto al punto 5), pag.2; 3) la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco , come prescritto al punto 9), pag.3 del richiamato C.U. n.138; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Fabio Della Longa, della sanzione del’inibizione per giorni cinquanta, e alla Società, dell’ammenda di Euro 3.000,00; rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; P.Q.M. commina al Signor Fabio della Longa l’inibizione di giorni 50 (cinquanta) e, alla Società Pol. Maccarese Giada Srl, l’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00).
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