LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 328 del 16.05.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 16)RICORSO DELLA CALCIATRICE Paula PASOS SANCHEZ/A.S.D.ISOLOTTO CALCIO A/5

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 328 del 16.05.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 16)RICORSO DELLA CALCIATRICE Paula PASOS SANCHEZ/A.S.D.ISOLOTTO CALCIO A/5 Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 3/02/2016 la sig.na Paula PASOS SANCHEZ si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ISOLOTTO CALCIO A 5 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15 Precisando di aver percepito rate per €.4.250,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.150,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.ISOLOTTO CALCIO A 5 al pagamento in favore della sig.na Paula PASOS SANCHEZ della somma di €.2.150,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it .Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5. i termini dell'avvenutopagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it