LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 328 del 16.05.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 5 )RICORSO DEL CALCIATORE Giacomo MITROTTI/A.D.C.ARS ET LABOR GROTTAGLIE

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 328 del 16.05.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 5 )RICORSO DEL CALCIATORE Giacomo MITROTTI/A.D.C.ARS ET LABOR GROTTAGLIE Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R.in data 1/03/2016 il sig. Giacomo MITROTTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.D.C.ARS ET LABOR GROTTAGLIE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.600,00 relativamente alla Stagione sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.3.250,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.350,00. La Società in data 31/03/2016 faceva pervenire nei termini previsti, le proprie controdeduzioni in merito, allegando alle stesse documentazione comprovante pagamenti in favore del ricorrente per € 2.750,00. In data 8/04/2016, replicava il ricorrente, tramite del proprio legale, dichiarando di aver ricevuto le controdeduzioni da parte della Società, ma prive di qualsiasi documentazione comprovante avvenuti pagamenti, cosi come previsto dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D. Le controdeduzioni della Società pertanto vengono dichiarate inammissibili. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.D.C.ARS ET LABOR GROTTAGLIE al pagamento in favore del sig. Giacomo MITROTTI della somma di €.2.350,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Puglia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it