F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082/TFN del 18 Maggio 2016 (145) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA PESCE (dal 9.7.2009 al 27.9.2011, Presidente del CdA della SS Savona FBC 1907 Spa), FABRIZIO OGGIANU (dal 9.7.2009 al 13.8.2010, Consigliere di Amministrazione con poteri di firma, dal 27.9.2011 al 21.10.2011 Amministratore Delegato, nonché dal 21.10.2011 alla data del fallimento, Presidente del Consiglio di Amministrazione della SS Savona FBC 1907 Spa), ALESSIO TOSCANO (dal 9.7.2009 al 2.3.2010, Consigliere di Amministrazione della SS Savona FBC 1907 Spa), LUCA MARTINO (dal 9.7.2009 al 2.3.2010, Consigliere di Amministrazione della SS Savona FBC 1907 Spa), UMBERTO GIANATTI (dal 31.8.2010 al 27.9.2011, Consigliere di Amministrazione della SS Savona FBC 1907 Spa), FABIANO SANTACROCE (dal 18.5.2011 alla data del fallimento, Consigliere di Amministrazione della SS Savona FBC 1907 Spa), MICHELE TECCHIA (dal 21.10.2011 alla data del fallimento, Consigliere di Amministrazione della SS Savona FBC 1907 Spa), ALESSANDRO REPETTI (dal 13.9.2010 al 28.10.2011 Legale rappresentante della Società General Brokings 1966 Srl, socio di riferimento della SS Savona FBC 1907 Spa) – (nota n. 8933/660 pf11-12 AM/ma del 29.2.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082/TFN del 18 Maggio 2016 (145) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA PESCE (dal 9.7.2009 al 27.9.2011, Presidente del CdA della SS Savona FBC 1907 Spa), FABRIZIO OGGIANU (dal 9.7.2009 al 13.8.2010, Consigliere di Amministrazione con poteri di firma, dal 27.9.2011 al 21.10.2011 Amministratore Delegato, nonché dal 21.10.2011 alla data del fallimento, Presidente del Consiglio di Amministrazione della SS Savona FBC 1907 Spa), ALESSIO TOSCANO (dal 9.7.2009 al 2.3.2010, Consigliere di Amministrazione della SS Savona FBC 1907 Spa), LUCA MARTINO (dal 9.7.2009 al 2.3.2010, Consigliere di Amministrazione della SS Savona FBC 1907 Spa), UMBERTO GIANATTI (dal 31.8.2010 al 27.9.2011, Consigliere di Amministrazione della SS Savona FBC 1907 Spa), FABIANO SANTACROCE (dal 18.5.2011 alla data del fallimento, Consigliere di Amministrazione della SS Savona FBC 1907 Spa), MICHELE TECCHIA (dal 21.10.2011 alla data del fallimento, Consigliere di Amministrazione della SS Savona FBC 1907 Spa), ALESSANDRO REPETTI (dal 13.9.2010 al 28.10.2011 Legale rappresentante della Società General Brokings 1966 Srl, socio di riferimento della SS Savona FBC 1907 Spa) - (nota n. 8933/660 pf11-12 AM/ma del 29.2.2016). Letti gli atti Visto il deferimento di sposto dalla Procura Federale in data 29 febbraio 2016 nei confronti di: - il Sig. Andrea Pesce, Presidente del Consiglio d’Amministrazione e legale rappresentante della Società sportiva Savona F.B.C. 1907 Spa dal 9 luglio 2009 al 27 settembre 2011, per rispondere: 1) della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.) in relazione all’applicazione dell'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. e dell’art. 19 dello Statuto F.I.G.C. per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società e il dissesto economico-patrimoniale che hanno determinato il fallimento della stessa, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti da D a G del deferimento, tra cui irregolarità finanziarie tali da comportare nella stagione 2010/11 il mancato raggiungimento dei playoff, e nella stagione 2011/12 il mancato ripescaggio in Lega Pro Prima Divisione, nonché per le seguenti condotte contestate in sede penale ed espressamente richiamate al punto G8: contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e fittizie causali contabili attribuite ai versamenti effettuati da General Brokings 1996 Srl; conseguimento di un contributo dall’Istituto per il Credito Sportivo a fronte di lavori solo in parte eseguiti; utilizzazione delle risorse erogate dall’Istituto di Credito Sportivo per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento era stato concesso; omesso versamento IVA in relazione all’imposta dovuta per l’anno 2011; ostacolo all’esercizio delle funzioni della Co.Vi.So.C. per aver presentato situazioni contabili non veritiere e con utili fittizi alla Co.Vi.So.C. alla data del 30 dicembre 2010 ed al 30 aprile 2011, esponendo crediti inesistenti rispettivamente di € 419.000 ed € 680.333,33, nonché per avere depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione sottoscritta in data 21 giugno 2011 da Repetti, quale Legale Rappresentante di General Brokings 1996 Srl che si trovava già in stato di decozione, a garanzia dei crediti vantati dal Savona e per aver depositato in data 1 aprile 2011 presso la Co.Vi.So.C. – ai fini dell’iscrizione al campionato di competenza della stagione sportiva 2011/2012 – documenti non veridici e cioè il Bilancio semestrale al 31 dicembre 2010 che include anche le poste attive di cui sopra, rivelatesi inesistenti e il Prospetto PA al 31 dicembre 2010 redatto sulla base dei dati contenuti nel predetto Bilancio semestrale; ricorso al credito dissimulando l’esistenza dello stato di dissesto e d’insolvenza della Società; astensione dall’obbligo di chiedere la dichiarazione di fallimento aggravando il dissesto della Società; dichiarazione fiscale fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti degli anni 2009, 2010 e 2011; 2) della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.) in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, del C.G.S. per le condotte relative specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare nel paragrafo G5 per aver sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. in data 1 aprile 2011 la situazione semestrale al 31 dicembre 2010 e il prospetto PA redatto alla stessa data riportanti risultati non veridici, in particolare in relazione alla voce dell’attivo “Crediti”; 3) della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.), in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere omesso di comunicare alla Lega di competenza le variazioni intervenute nel Consiglio Direttivo in data 2 marzo 2010, 13 agosto 2010 e 18 maggio 2011, come descritto nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti B1 e B2; 4) della violazione dell’art. 9, commi 1 e 2 del C.G.S. per aver ideato, costituito e partecipato, in concorso con i Signori Alessio Toscano, Fabrizio Oggianu e Alessandro Repetti, a un’associazione volta a porre in essere una serie di condotte illecite tra le quali l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti correlate a contratti di sponsorizzazione fittizi, anche ai fini di ottenere finanziamenti bancari nonché la redazione, sottoscrizione e deposito presso la Co.Vi.So.C. di documenti contabili non veridici; - il Sig. Fabrizio Oggianu, Consigliere di Amministrazione con potere di firma del Savona F.B.C. 1907 Spa dal 9 luglio 2009 al 13 agosto 2010 e Amministratore Delegato dal 27 settembre 2011 al 21 ottobre 2011, nonché Presidente del Consiglio d’Amministrazione dal 21 ottobre 2011 fino alla data di fallimento, per rispondere: 1) della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.), in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta e ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, nonché per aver omesso i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dal Sig. Pesce, anzi consentendogli ed avallandone gli atti di mala gestio economica e patrimoniale senza revocarne i poteri economici e gestionali, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti da D a G e per le seguenti condotte contestate in sede penale ed espressamente richiamate al punto G8: contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e fittizie causali contabili attribuite ai versamenti effettuati da General Brokings 1996 Srl; conseguimento di un contributo dall’Istituto per il Credito Sportivo a fronte di lavori solo in parte eseguiti; utilizzazione delle risorse erogate dall’Istituto di Credito Sportivo per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento era stato concesso; omesso versamento IVA in relazione all’imposta dovuta per l’anno 2011; ostacolo all’esercizio delle funzioni della Co.Vi.So.C. per aver presentato situazioni contabili non veritiere e con utili fittizi alla Co.Vi.So.C. alla data del 30 dicembre 2010 ed al 30 aprile 2011, esponendo crediti inesistenti rispettivamente di € 419.000 ed € 680.333,33, nonché per avere depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione sottoscritta in data 21 giugno 2011 da Repetti, quale Legale Rappresentante di General Brokings 1996 Srl che si trovava già in stato di decozione, a garanzia dei crediti vantati dal Savona e per aver depositato in data 1 aprile 2011 presso la Co.Vi.So.C. – ai fini dell’iscrizione al campionato di competenza della stagione sportiva 2011/2012 – documenti non veridici e cioè il Bilancio semestrale al 31 dicembre 2010 che include anche le poste attive di cui sopra, rivelatesi inesistenti e il Prospetto PA al 31 dicembre 2010 redatto sulla base dei dati contenuti nel predetto Bilancio semestrale; ricorso al credito dissimulando l’esistenza dello stato di dissesto e d’insolvenza della Società; astensione dall’obbligo di chiedere la dichiarazione di fallimento aggravando il dissesto della Società; 2) della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.), in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere omesso di comunicare alla Lega di competenza la variazione del Consiglio d’Amministrazione avvenuta il 21 ottobre 2011, come descritto nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, al punto B3; 3) della violazione dell’art. 9, commi 1 e 2 del C.G.S. per aver ideato, costituito e partecipato, in concorso con i Signori Alessio Toscano, Andrea Pesce e Alessandro Repetti, a un’associazione volta a porre in essere una serie di condotte illecite tra le quali l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti correlate a contratti di sponsorizzazione fittizi, anche ai fini di ottenere finanziamenti bancari nonché la redazione, sottoscrizione e deposito presso la Co.Vi.So.C. di documenti contabili non veridici; - Il Sig. Alessio Toscano, Consigliere di Amministrazione del Savona F.B.C. 1907 Spa dal 9 luglio 2009 al 2 marzo 2010, per rispondere: 1) della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.), in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta e ai poteri esercitati, anche di fatto e/o tramite la gestione della General Brokings 1966 Srl alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, nonché per aver omesso i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dal Sig. Pesce, anzi consentendogli ed avallandone gli atti di mala gestio economica e patrimoniale senza revocarne i poteri economici e gestionali, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti da D a G, nonché per le seguenti condotte contestate in sede penale ed espressamente richiamate al punto G8: contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e fittizie causali contabili attribuite ai versamenti effettuati da General Brokings 1996 Srl; utilizzazione delle risorse erogate dall’Istituto di Credito Sportivo per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento era stato concesso; omesso versamento IVA in relazione all’imposta dovuta per l’anno 2011; ostacolo all’esercizio delle funzioni della Co.Vi.So.C. per aver presentato situazioni contabili non veritiere e con utili fittizi alla Co.Vi.So.C. alla data del 30 dicembre 2010 ed al 30 aprile 2011, esponendo crediti inesistenti rispettivamente di € 419.000 ed € 680.333,33, nonché per avere depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione sottoscritta in data 21 giugno 2011 da Repetti, quale Legale Rappresentante di General Brokings 1996 Srl che si trovava già in stato di decozione, a garanzia dei crediti vantati dal Savona e per aver depositato in data 1 aprile 2011 presso la Co.Vi.So.C. – ai fini dell’iscrizione al campionato di competenza della stagione sportiva 2011/2012 – documenti non veridici e cioè il Bilancio semestrale al 31 dicembre 2010 che include anche le poste attive di cui sopra, rivelatesi inesistenti e il Prospetto PA al 31 dicembre 2010 redatto sulla base dei dati contenuti nel predetto Bilancio semestrale; ricorso al credito dissimulando l’esistenza dello stato di dissesto e d’insolvenza della Società; astensione dall’obbligo di chiedere la dichiarazione di fallimento aggravando il dissesto della Società; 2) della violazione dell’art. 9, commi 1 e 2 del C.G.S. per aver ideato, costituito e partecipato, in concorso con i Signori Andrea Pesce, Fabrizio Oggianu e Alessandro Repetti, a un’associazione volta a porre in essere una serie di condotte illecite tra le quali l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti correlate a contratti di sponsorizzazione fittizi, anche ai fini di ottenere finanziamenti bancari nonché la redazione, sottoscrizione e deposito presso la Co.Vi.So.C. di documenti contabili non veridici; - il Sig. Luca Martino, Consigliere di Amministrazione del Savona F.B.C. 1907 Spa dal 9 luglio 2009 al 27 settembre 2011, per rispondere: 1) della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.), in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver omesso i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dai Sigg. Pesce e Oggianu anzi consentendo loro ed avallandone gli atti di mala gestio economica e patrimoniale senza revocarne i poteri economici e gestionali, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti da D a G del deferimento, nonché per le seguenti condotte contestate in sede penale ed espressamente richiamate al punto G8: utilizzazione delle risorse erogate dall’Istituto di Credito Sportivo per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento era stato concesso; astensione dall’obbligo di chiedere la dichiarazione di fallimento aggravando il dissesto della Società; 2) della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.), in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere omesso di comunicare alla Lega di competenza le variazioni intervenute nel Consiglio Direttivo in data 2 marzo 2010, 13 agosto 2010 e 18 maggio 2011, come descritto nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti B1 e B2 del deferimento; - il Sig. Umberto Gianatti, Consigliere di Amministrazione del Savona F.B.C. 1907 Spa dal 31 agosto 2010 al 27 settembre 2011, per rispondere: 1) della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.), in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per avere omesso i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dai Sigg. Pesce e Oggianu anzi consentendo loro ed avallandone gli atti di mala gestio economica e patrimoniale senza revocarne i poteri economici e gestionali, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti da D a G del deferimento; 2) della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.), in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere omesso di comunicare alla Lega di competenza le variazioni intervenute nel Consiglio Direttivo in data 18 maggio 2011, come descritto nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti B1 e B2 del deferimento; - il Sig. Fabiano Santacroce, Consigliere di Amministrazione del Savona F.B.C. 1907 Spa dal 18 maggio 2011 alla data di fallimento, per rispondere: 1) della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.), in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver omesso i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dai Sigg. Pesce e Oggianu, anzi consentendo loro ed avallandone gli atti di mala gestio economica e patrimoniale senza revocarne i poteri economici e gestionali, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti da D a G del deferimento; 2) della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.), in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere omesso di comunicare alla Lega di competenza le variazioni intervenute nel Consiglio Direttivo in data 21 ottobre 2011, come descritto nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, al punto B3 del deferimento; - il Sig. Michele Tecchia, Consigliere di Amministrazione del Savona F.B.C. 1907 Spa dal 21 ottobre 2011 alla data di fallimento, per rispondere: 1) della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.), in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito al ritardo nella presentazione dell’istanza di fallimento della Società; 2) della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.), in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere omesso di comunicare alla Lega di competenza le variazioni intervenute nel Consiglio Direttivo in data 21 ottobre 2011, come descritto nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, al punto B3 del deferimento; - il Sig. Alessandro Repetti, legale rappresentante dal 13 settembre 2010 al 28 ottobre 2011 della Società General Brokings 1966 S.r.l., socio di riferimento della Società Savona F.B.C. 1907 Spa, per rispondere: 1) della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.), in relazione all’art. 1, comma 5, all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito, con i propri comportamenti, in relazione al proprio ruolo di socio di riferimento, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società oltre che aver omesso i doveri di controllo sugli amministratori del Savona, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, nonché per le seguenti condotte contestate in sede penale ed espressamente richiamate al punto G8: distrazione della somma di complessivi euro 544.070,51 dalla Società General Brokings 1996 Srl e versamento del medesimo importo in favore della Società Savona 1907 FBC Spa, senza alcuna reale giustificazione economica e con annotazioni contabili ideologicamente false e infedeli, cagionando così il fallimento della Società; indicazione nella dichiarazione annuale relativa all’esercizio 2009 della Società General Brokings 1996 Srl di elementi passivi fittizi per l’importo di euro 62.500, mediante l’utilizzo di fatture emesse dalla Società Savona 1907 FBC Spa e relative a operazioni inesistenti; tenuta delle scritture contabili della Società General Brokings 1996 Srl in guisa da non rendere possibili la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari al fine di procurarsi un ingiusto profitto e di recare danno ai creditori, registrando false fatture relative a operazioni inesistenti e finalizzate a occultare l’effettiva causa dei rapporti sottostanti, giustificando falsamente in contabilità versamenti in favore della Società Savona 1907 FBC Spa quali corrispettivi per sponsorizzazioni e, infine, registrando nella contabilità false fatture emesse nei confronti di Transitalia Logistic Srl, A.P. Trasporti Pegliesi, Consorzio Logica; 2) della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis del vigente C.G.S.), in relazione all’art. 1, comma 5, ed all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C. per aver ostacolato le funzioni di vigilanza della CO.VI.S.O.C., producendo una dichiarazione datata 21 giugno 2011 a garanzia dei crediti del Savona Calcio del tutto priva di consistenza e che non avrebbe mai potuto essere positivamente escussa stante l’incapienza patrimoniale del garante; 3) della violazione dell’art. 9, commi 1 e 2 del C.G.S. per aver ideato, costituito e partecipato, in concorso con i Signori Alessio Toscano, Fabrizio Oggianu e Andrea Pesce, ad una associazione volta a porre in essere una serie di condotte illecite tra le quali l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti correlate a contratti di sponsorizzazione fittizi, anche ai fini di ottenere finanziamenti bancari nonché la redazione, sottoscrizione e deposito presso la Co.Vi.So.C. di documenti contabili non veridici. Letta la memoria depositata in giudizio dall’ing. Umberto Gianatti con la quale lo stesso si dichiara estraneo ai fatti contestati avendo ricoperto la posizione di consigliere della Società con esclusivi compiti di coordinamento della gestione dello stadio comunale e della progettazione del nuovo stadio chiedendo pertanto la archiviazione della propria posizione. Il patteggiamento Alla riunione odierna, la Procura Federale e il Sig. Umberto Gianatti hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Umberto Gianatti ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Umberto Gianatti, sanzione della inibizione di mesi 24 (ventiquattro), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 16 (sedici); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Il dibattimento Ascoltato il rappresentante della Procura Federale Prof. Giuseppe Catalano il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Andrea Pesce: inibizione di anni 5 (cinque) con preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); - per Fabrizio Oggianu: inibizione di anni 5 con preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); - per Alessio Toscano: inibizione di anni 5 (cinque) con preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); - per Luca Martino: inibizione di anni 4 (quattro) e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); - per Fabiano Santacroce: inibizione di anni 2 (due); - per Michele Tecchia: inibizione di anni 1 (uno); - per Alessandro Repetti: inibizione di anni 5 (cinque) con preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00). Rilevato che il rappresentante della Procura Federale ha voluto precisare che la preclusione è stata richiesta per i soggetti indagati che risultano maggiormente coinvolti nei giudizi penali. Ritenuto che, ai sensi delle vigenti disposizioni, con riferimento al fallimento del Savona 1907 FBC Spa, vanno esaminate analiticamente le posizioni di tutti i soggetti deferiti. Considerato che il Sig. Andrea Pesce, Presidente del Consiglio d’Amministrazione e legale rappresentante della Società, dal 9 luglio 2009 al 27 settembre 2011, quindi Presidente negli ultimi due anni di vita della Società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Savona n.38 del 22 dicembre 2011, attraverso un attento esame degli atti risulta effettivamente responsabile di una serie di comportamenti illegittimi quali: a) aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società e il dissesto economico-patrimoniale che hanno determinato il fallimento della stessa, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica b) gravi irregolarità quali la contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e fittizie causali contabili attribuite ai versamenti effettuati da General Brokings 1996 Srl; conseguimento di un contributo dall’Istituto per il Credito Sportivo a fronte di lavori solo in parte eseguiti; utilizzazione delle risorse erogate dall’Istituto di Credito Sportivo per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento era stato concesso; c) omesso versamento IVA in relazione all’imposta dovuta per l’anno 2011; d) aver presentato situazioni contabili non veritiere e con utili fittizi alla Co.Vi.So.C. alla data del 30 dicembre 2010 ed al 30 aprile 2011, esponendo crediti inesistenti nonché per avere depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione sottoscritta in data 21 giugno 2011 dal Sig. Repetti, quale Legale Rappresentante di General Brokings 1996 Srl che si trovava già in stato di decozione, a garanzia dei crediti vantati dal Savona e per aver depositato in data 1 aprile 2011 presso la Co.Vi.So.C. – ai fini dell’iscrizione al campionato di competenza della stagione sportiva 2011/2012 – documenti non veridici dissimulando l’esistenza dello stato di dissesto e d’insolvenza della Società; e) astensione dall’obbligo di chiedere la dichiarazione di fallimento aggravando il dissesto della Società; f) dichiarazione fiscale fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti degli anni 2009, 2010 e 2011; g) per avere omesso di comunicare alla Lega di competenza le variazioni intervenute nel Consiglio Direttivo in data 2 marzo 2010, 13 agosto 2010 e 18 maggio 2011. Rilevato che in ordine alla contestazione che dovrebbe portare alla preclusione e cioè al fatto di aver ideato, costituito e partecipato, in concorso con i Signori Alessio Toscano, Fabrizio Oggianu e Alessandro Repetti, a un’associazione volta a porre in essere una serie di condotte illecite tra le quali l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti correlate a contratti di sponsorizzazione fittizi, anche ai fini di ottenere finanziamenti bancari nonché la redazione, sottoscrizione e deposito presso la Co.Vi.So.C. di documenti contabili non veridici, mentre v’è certezza dei comportamenti illeciti questo Tribunale ritiene di non aver raggiunto il convincimento che tra i Sigg. Pesce, Oggianu, Toscano e Repetti si sia costituita una vera e propria associazione finalizzata alla commissione di illeciti quale prevista dall’art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. Accertato che il Sig. Fabrizio Oggianu che ha ricoperto nel tempo le cariche di Consigliere di Amministrazione con potere di firma, di Amministratore Delegato e di Presidente del Consiglio d’Amministrazione ha sicuramente contribuito con i propri comportamenti alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, omettendo i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dal Sig. Pesce, avallandone gli atti di mala gestio economica e patrimoniale, comportamenti tutti meglio descritti nell’esame della posizione del Sig. Pesce Accertato altresì che il Sig. Oggianu ha omesso di comunicare alla Lega di competenza la variazione del Consiglio d’Amministrazione avvenuta il 21 ottobre 2011 Rilevato invece che in ordine alla contestazione che dovrebbe portare alla preclusione e cioè al fatto di aver ideato, costituito e partecipato, in concorso con i Signori Andrea Pesce, Alessio Toscano, e Alessandro Repetti, a un’associazione volta a porre in essere una serie di condotte illecite tra le quali l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti correlate a contratti di sponsorizzazione fittizi, anche ai fini di ottenere finanziamenti bancari nonché la redazione, sottoscrizione e deposito presso la Co.Vi.So.C. di documenti contabili non veridici, mentre v’è certezza dei comportamenti illeciti che vanno assolutamente ascritti ai Sigg. Pesce, Oggianu, Toscano e Repetti (in modo gradato in relazione al periodo di permanenza nelle cariche) questo Tribunale ritiene di non aver raggiunto il convincimento che tra gli stessi si sia costituita una vera e propria associazione finalizzata alla commissione di illeciti quale prevista dall’art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. Ritenuto che il Sig. Alessio Toscano, in virtù della carica di consigliere di amministrazione della Società, ha anch’egli sicuramente contribuito con i propri comportamenti alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, omettendo i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dal Sig. Pesce, avallandone gli atti di mala gestio economica e patrimoniale, comportamenti tutti meglio descritti nell’esame della posizione del Sig. Pesce non evidenziando in modo compiuto lo stato di dissesto e d’insolvenza della Società, astenendosi dall’obbligo di chiedere la dichiarazione di fallimento aggravando in tal modo il dissesto della Società. Rilevato invece che in ordine alla contestazione che dovrebbe portare alla preclusione e cioè al fatto di aver ideato, costituito e partecipato, in concorso con i Signori Andrea Pesce, Fabrizio Oggianu e Alessandro Repetti, a un’associazione volta a porre in essere una serie di condotte illecite tra le quali l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti correlate a contratti di sponsorizzazione fittizi, anche ai fini di ottenere finanziamenti bancari nonché la redazione, sottoscrizione e deposito presso la Co.Vi.So.C. di documenti contabili non veridici, mentre v’è certezza dei comportamenti illeciti che vanno assolutamente ascritti ai Sigg. Pesce, Oggianu, Toscano e Repetti (in modo gradato in relazione al periodo di permanenza nelle cariche) questo Tribunale ritiene di non aver raggiunto il convincimento che tra gli stessi si sia costituita una vera e propria associazione finalizzata alla commissione di illeciti quale prevista dall’art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. Considerato, in relazione ai comportamenti contestati al Sig. Luca Martino, consigliere di amministrazione della Società per un lungo periodo (oltre due anni), che da una lettura degli atti risulta confermata l’omissione dei doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dai Sigg. Pesce e Oggianu consentendo loro ed avallandone gli atti di mala gestio economica e patrimoniale senza revocarne i poteri economici e gestionali, partecipando in tal modo all’aggravamento dello stato di dissesto della Società così come risulta confermato che abbia omesso di comunicare alla Lega di competenza le variazioni intervenute nel Consiglio Direttivo in data 2 marzo 2010, 13 agosto 2010 e 18 maggio 2011. Considerato, in relazione ai comportamenti contestati al Sig. Fabiano Santacroce, consigliere di amministrazione della Società per un non lungo periodo di tempo, che da una lettura degli atti risulta confermata l’omissione dei doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dai Sigg. Pesce e Oggianu consentendo loro ed avallandone gli atti di mala gestio economica e patrimoniale senza revocarne i poteri economici e gestionali, partecipando in tal modo all’aggravamento dello stato di dissesto della Società così come risulta confermato che abbia omesso di comunicare alla Lega di competenza le variazioni intervenute nel Consiglio Direttivo in data 21 ottobre 2011. Accertato, con riferimento alla posizione del Sig. Michele Tecchia, consigliere di amministrazione della Società per un breve periodo di tempo, che ha contribuito al ritardo nella presentazione dell’istanza di fallimento della Società; ed ha omesso di comunicare alla Lega di competenza le variazioni intervenute nel Consiglio Direttivo in data 21 ottobre 2011. Ritenuto che il Sig. Alessandro Repetti, in virtù della carica di legale rappresentante dal 13 settembre 2010 al 28 ottobre 2011 della Società General Brokings 1966 S.r.l., socio di riferimento della Società Savona F.B.C. 1907 Spa, ha anch’egli sicuramente contribuito con i propri comportamenti alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, anche per una serie di condotte contestate anche in sede penale, omettendo i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dal Sig. Pesce, avallandone gli atti di mala gestio economica e patrimoniale, comportamenti tutti meglio descritti nell’esame della posizione del Sig. Pesce, ed ha altresì ostacolato le funzioni di vigilanza della CO.VI.S.O.C., producendo una dichiarazione datata 21 giugno 2011 a garanzia dei crediti del Savona Calcio del tutto priva di consistenza e che non avrebbe mai potuto essere positivamente escussa stante l’incapienza patrimoniale del garante. Rilevato invece che in ordine alla contestazione che dovrebbe portare alla preclusione e cioè al fatto di aver ideato, costituito e partecipato, in concorso con i Signori Andrea Pesce, Alessio Toscano e Fabrizio Oggianu , a un’associazione volta a porre in essere una serie di condotte illecite tra le quali l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti correlate a contratti di sponsorizzazione fittizi, anche ai fini di ottenere finanziamenti bancari nonché la redazione, sottoscrizione e deposito presso la Co.Vi.So.C. di documenti contabili non veridici, mentre v’è certezza dei comportamenti illeciti che vanno assolutamente ascritti ai Sigg. Pesce, Oggianu, Toscano e Repetti (in modo gradato in relazione al periodo di permanenza nelle cariche) questo Tribunale ritiene di non aver raggiunto il convincimento che tra gli stessi si sia costituita una vera e propria associazione finalizzata alla commissione di illeciti quale prevista dall’art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 16 (sedici) nei confronti del Sig. Umberto Gianatti. In accoglimento del deferimento, accertata la responsabilità dei soggetti deferiti, irroga le seguenti sanzioni: - per Andrea Pesce: inibizione di anni 5 (cinque) e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); - per Fabrizio Oggianu: inibizione di anni 5 (cinque) e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); - per Alessio Toscano: inibizione di anni 5 (cinque) e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); - per Luca Martino: inibizione di anni 4 (quattro); - per Fabiano Santacroce: inibizione di mesi 8 (otto); - per Michele Tecchia: inibizione di mesi 4 (quattro); - per Alessandro Repetti: inibizione di anni 5 (cinque) e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).
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