F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082/TFN del 18 Maggio 2016 (205) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SAURO LIBERTI (Amministratore unico della Società ASD Foligno Calcio Srl) – (nota n. 10816/700pf14-15 AM/ma del 16.3.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082/TFN del 18 Maggio 2016 (205) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SAURO LIBERTI (Amministratore unico della Società ASD Foligno Calcio Srl) - (nota n. 10816/700pf14-15 AM/ma del 16.3.2016). Con atto del 6 aprile 2016, il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - il Sig. Liberti Sauro amministratore unico della Società ASD Foligno Calcio Srl dal 1.08.2013 al 4.03.2015 (data di fallimento) per violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, attualmente art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione ed il dissesto economico-patrimoniale della Società che ne ha causato il successivo fallimento, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva; Il deferito non faceva pervenire, nei termini di rito, memorie e/o scritti difensivi. Alla seduta del 12.05.2016, il rappresentante della Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità del deferito con l’irrogazione a suo carico, della sanzione della inibizione per anni 3 ed € 5.000,00 di ammenda. Preliminarmente deve rilevarsi che il presente procedimento è stato correttamente instaurato, essendo stata disposta, in data 21.12.2015, la conclusione delle indagini, notificata al deferito in data 27.01.2016, al quale successivamente sono stati regolarmente notificati sia il deferimento che l’avviso di convocazione del presente giudizio. Nel merito, dall’esame della copiosa documentazione versata in atti il proposto deferimento è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento nei termini di seguito indicati. L’attività di indagine ha permesso di appurare che il Sig. Liberti Sauro è stato dal 1.08.2013 fino alla data di fallimento (dichiarato con sentenza del Tribunale di Spoleto n. 08/2015 del 4.03.2015), Amministratore Unico della Società Foligno Calcio Srl e che la situazione economica e patrimoniale della Società si è progressivamente aggravata a partire dall’anno 2012, anno in cui risulta essere stato presentato anche l’ultimo bilancio. Fin dall’ispezione Co.Vi.So.C. del 27.05.2013, il revisore unico aveva manifestato perplessità in merito alla veridicità, oltre che alla correttezza, della rappresentazione della situazione patrimoniale della Società. In particolare emerge come la Società, negli anni 2013-2014 e 2014-2015, ha registrato perdite per importi rilevanti, coperte solo in parte dal finanziamento dei soci ed i costi di gestione hanno determinato un progressivo incremento dell’indebitamento verso le banche ed i fornitori per fronteggiare le spese della gestione sportiva. Dalla lettura degli atti è evidente come il deferito, in qualità di Amministratore Unico in carica, presentandosi dinnanzi al Giudice Delegato del Tribunale di Spoleto in sede di udienza prefallimentare, comunicava la propria adesione alla richiesta di fallimento espressamente riconoscendo una situazione di decozione della Società da lui amministrata in ragione della complessiva esposizione debitoria che, solo nei confronti di Equitalia Centro Spa, ammontava ad € 2.988.259,14. Il deferito, in ragione della carica ricoperta nel biennio precedente il fallimento, con comportamenti commissivi ed omissivi, ha contribuito alla mala gestio della Società, secondo i ben noti criteri evidenziati dagli Organi di Giustizia Sportiva (su tutte C.U. 36/CDN del 20.11.2008), rivestendo lo stesso effettive funzioni gestionali nell’ambito societario. A ciò vi è da aggiungere che, alla data del 24.10.2014, risultavano oltre ad ingenti debiti verso l’Erario, anche mancati pagamenti di emolumenti a tesserati ed il mancato deposito dei bilanci (2013 e 2014) con mancata tempestiva comunicazione alla Lega di appartenenza della decadenza del Consiglio di Amministrazione e della nomina di un amministratore unico. In base al ben noto parere interpretativo reso dalla Corte Federale (C.U. n. 21 CF del 28 giugno 2007), è stato evidenziato che per l’accertamento dei profili di colpa dell’amministratore non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società. La stessa Corte di Giustizia Federale successivamente (C.U. n. 44 CGF del 20 settembre 2011) ha ribadito la responsabilità anche degli amministratori privi di deleghe, poiché “Non vi è dubbio, allora, che in capo a tutti gli amministratori – pur con posizioni indubbiamente differenziate in ragione della presenza o mancanza di poteri operativi – gravava comunque un generalizzato dovere di vigilanza, la cui colpevole omissione integra una responsabilità per fatto proprio e non oggettiva o per fatto del terzo ….”. Ciò implica da parte degli altri amministratori di un potere di vigilanza e controllo, con la connessa esigenza di sottrarsi ad eventuali responsabilità derivanti dall’attività posta in essere dagli amministratori di fatto, attraverso formali atti di dissenso sul modus operandi, cosa che nel caso di specie è totalmente assente. Ciò posto, i profili di responsabilità del deferito risultano ampiamente provati. Riguardo alla sanzione da applicare, tenuto conto dei precedenti di questo Organo Giudicante e di una graduazione in riferimento al ruolo, alla carica sociale ricoperta e alla durata dell’incarico, si ritiene congrua la sanzione come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - in accoglimento del proposto deferimento, infligge a Liberti Sauro l’inibizione per anni 2 (due) ed € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda.
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