F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082/TFN del 18 Maggio 2016 (143) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI VINCESILAO (Dirigente “di fatto” della Società ASD Ares Mola), FRANCESCO PORCINO (tesserato nella decorsa stagione sportiva con la ASD Futsal Melito), Società ASD ARES MOLA e ASD FUTSAL MELITO – (nota n. 8822/780 pf14-15 MS/vdb del 25.2.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082/TFN del 18 Maggio 2016
(143) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI VINCESILAO (Dirigente “di fatto” della Società ASD Ares Mola), FRANCESCO PORCINO (tesserato nella decorsa stagione sportiva con la ASD Futsal Melito), Società ASD ARES MOLA e ASD FUTSAL MELITO - (nota n. 8822/780 pf14-15 MS/vdb del 25.2.2016).
Il deferimento Con atto di deferimento del 25.02.2016, ritualmente notificato alle parti, il Procuratore Federale esercitava l’azione disciplinare e deferiva innanzi al T.F.N. - Sezione Disciplinare - i Signori: - Vincesilao Giovanni, nella sua qualità di Dirigente “di fatto” che svolgeva un’attività rilevante in seno alla ASD Ares Mola nella decorsa stagione sportiva, perché, in data 4.04.2015, prima della gara Ares Mola – Futsal Melito, nei pressi di una stazione di servizio vicino Mola di Bari, incontrava il Sig. Porcino Francesco, dirigente della ASD Futsal Melito e gli chiedeva la somma di € 2.000,00 per far vincere la partita alla Futsal Melito stessa, squadra impegnata nella lotta per la retrocessione e che a seguito della sconfitta in quella gara retrocedette, richiesta poi reiterata anche prima e durante l’intervallo della gara, servendosi anche di frasi allusive e metafore, e concretizzando, sebbene alla richiesta non sia stato fornito alcun seguito, un tentativo di illecito sportivo, integrando così la violazione degli artt. 1 bis, comma 1 del CGS e dei principi di lealtà, probità ed onestà ivi contenuti e art. 7 commi 1 e 2 del CGS riguardante l’illecito sportivo e l’obbligo di denuncia; - Porcino Francesco, tesserato nella decorsa stagione sportiva con ASD Futsal Melito in qualità di dirigente perché, in data 04.04.2015 nei pressi di una stazione di servizio vicino Mola di Bari, incontrava il Sig. Vincesilao Giovanni, dirigente di fatto della Ares Mola, il quale gli chiedeva la somma di € 2.000,00 per far vincere la partita alla Futsal Melito, squadra impegnata nella lotta per la retrocessione e che a seguito della sconfitta in quella gara retrocedette, richiesta poi reiterata anche prima e durante l’intervallo della gara e, pur non avendo corrisposto a quanto richiesto, a seguito di tale fatto, ometteva di informare gli Organi Federali di quanto accaduto, integrando la violazione dei principi di lealtà, onestà e probità di cui all’ art. 1 bis, comma 1 del CGS nonché dell’articolo 7 comma 7 del CGS riguardante l’illecito sportivo e l’obbligo di denuncia; - Società ASD Ares Mola nel cui interesse era espletata l’attività contestata al Vincesilao Giovanni, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS, nonché la responsabilità di cui ai commi 2 e 4 dell’art. 7 del CGS; - Società ASD Futsal Melito alla quale apparteneva il deferito Porcino Francesco a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS. Memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, gli incolpati Porcino Francesco e ASD Futsal Melito, nonché Vincesilao Giovanni, facevano pervenire scritti e/o memorie difensive. I primi rappresentando di non aver denunciato i fatti in quanto non si ravvisava nulla che portasse a ritenere posto in essere un tentativo di “aggiustare la gara”, il secondo, nel negare ogni addebito, formulava richiesta di essere ascoltato. Il dibattimento Nella seduta del 12.05.2016, il rappresentante della Procura Federale nel riportarsi all’atto di deferimento e alla documentazione prodotta, ritenuta provata la responsabilità dei deferiti in ordine ai fatti contestati, chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per Vincesilao Giovanni, inibizione per mesi 30 (trenta); - per Porcino Francesco, inibizione per mesi 12 (dodici); - per Società ASD Ares Mola, 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2016-2017 ed € 1.000,00 (Euro mille/00) di ammenda; - per Società ASD Futsal Melito, € 400,00 (Euro quattrocento/00) di ammenda. Presenti, altresì, personalmente Vincesilao Giovanni ed il suo difensore, i quali ribadivano l’assoluta estraneità ai fatti del deferito, insistendo per il proscioglimento da qualsiasi addebito. Motivi della decisione Preliminarmente deve rilevarsi che il presente procedimento è stato correttamente instaurato, essendo la conclusione delle indagini ritualmente notificata a tutti i deferiti, ai quali successivamente sono stati regolarmente notificati sia il deferimento, che l’avviso di convocazione del presente giudizio. Sempre in via preliminare va osservato che l’art. 1 comma 5 del C.G.S. espressamente estende l’applicabilità delle norme contenute nel Codice stesso indistintamente a tutti coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una Società o comunque rilevante per l’Ordinamento Federale. É evidente l’intento normativo di assoggettare alle norme della giustizia sportiva tutti coloro che sono legati ad una Società anche con vincolo di fatto o non formalizzato nelle forme previste dall’Ordinamento Sportivo, anche all’evidente fine di evitare facili elusioni della normativa Federale e della relativa giurisdizione, omettendo qualsiasi vincolo formale. Nel merito, il proposto deferimento non può essere accolto, per i motivi di seguito indicati. Per la fattispecie prevista dall’art. 7 C.G.S. il Legislatore ha adottato una linea improntata al massimo rigore, essendo i comportamenti rientranti nella norma in esame, assolutamente contrari ed in contrasto con l’essenza stessa di tutti gli ordinamenti sportivi. Alla luce del disposto normativo ed in conformità ai principi tracciati dalla Giurisprudenza di questo Organo Giudicante (T.N.F. Com. Uff. n. 48 2015-2016), il contenuto minimo delle condotte richiesto per configurarsi la fattispecie di cui all’art. 7, C.G.S. è rappresentato non dall’effettiva idoneità a realizzare il disegno illecito, ma unicamente dal fatto che gli atti compiuti risultino idonei a realizzare l’illecito sportivo e, quindi, ad arrecare danno al bene tutelato rappresentato dalla generale integrità delle condotte. Alla luce di detta lettura la proposta di alterazione di un risultato della gara che un tesserato rivolge ad un tesserato di altra squadra, appare idonea a perfezionare l’illecito a carico del proponente, restando irrilevante la eventuale diversa volontà effettiva del tesserato stesso, ovvero il difetto di ogni successivo comportamento del medesimo volto al conseguimento della promessa alterazione. Di contro, allorché l’accordo e gli impegni intercorrono tra soggetti terzi rispetto alla Società, oppure coinvolgono soggetti che non hanno capacità di determinare l’alterazione del risultato, non è configurabile l’illecito sportivo difettando dell’elemento del “minimo di concretezza”, ferma restando una violazione dell’art. 1 bis C.G.S. Fatta questa doverosa premessa, nel caso di specie non si ravvisano gli elementi per una violazione dell’art. 7 C.G.S. da parte dei soggetti deferiti. La vicenda trae origine da un esposto alla Procura Federale da parte della Società Cisternino che lamentava un illecito sportivo ai propri danni da parte delle Società Kroton e Sammichele le quali avevano terminato la propria gara dell’ultima giornata della “regular season” del campionato di serie B di calcio a 5 disputatasi il 04.04.2015 con il risultato di 3 - 25 (primo tempo 3 - 5) determinando la promozione in A2 della seconda, per migliore differenza reti, ai danni della denunciante. Espletate le indagini attraverso una notevole attività e l’audizione di numerosi tesserati, la Procura Federale, non essendo emersa una condotta volutamente antisportiva da parte dei tesserati del Kroton, disponeva l’archiviazione del procedimento. Al contrario, l’Organo inquirente, riteneva che, nel corso delle indagini, era emerso che un’altra gara, dello stesso girone, tra Ares Mola e Futsal Melito, disputata anch’essa il giorno 04.04.2015, aveva registrato un tentativo di illecito. In particolare nella mattinata della gara tra Ares Mola e Futsal Melito si era svolto un incontro tra il Sig. Vincesilao Giovanni, (non tesserato della Società Ares Mola ma riconducibile a tale Società) e il Sig. Franco Porcino, dirigente della Futsal Milito, durante il quale in maniera esplicita il Vincesilao avrebbe chiesto al Porcino la somma di € 2.000,00 per far vincere la partita alla squadra calabrese, impegnata per la lotta per non retrocedere. La Procura Federale ritenuto che i fatti appurati integrassero violazione della normativa Federale, procedeva al deferimento dei Sigg. Vincesilao Giovanni e Porcino Francesco e delle rispettive Società Ares Mola e Futsal Melito. E’ opportuno evidenziare come la quasi totalità degli atti del fascicolo riguardano la partita Kroton – Sammichele e che, solo una minima parte, degli atti si riferiscono al presente deferimento. In particolare le prove su cui la Procura Federale fonda il proprio deferimento sono rappresentate dalla denuncia del presidente della Società Cisternino, dall’audizione del vice Presidente della stessa Bufano Antonio, quella di Porcino Francesco e dell’allenatore della Società Futsal Melisto Sig. Franco Domenico. Orbene, al di là di quanto dichiarato dal vice presidente della Società Cisternino Bufano appreso non direttamente ma perché riferito da altri, non è stato trovato nessun riscontro al tentativo di alterare il risultato della gara in oggetto. La stessa registrazione fatta dal Bufano ed esibita alla Procura Federale di una conversazione telefonica del 6.05.2015 con Porcino Francesco, a prescindere dalla utilizzabilità o meno per la mancanza di certezza della provenienza e dell’autenticità circa i soggetti che prendevano parte alla telefonata, non appare particolarmente significativa, atteso che sembra piuttosto lo sfogo di un dirigente per una sconfitta all’ultima giornata di campionato, contro l’avversario che, nonostante non avesse nulla più da chiedere al campionato (Ares Mola), si fosse impegnato al massimo, condannando la propria squadra alla retrocessione. A ciò vi è da aggiungere che lo stesso Porcino Fancesco nella disposta audizione, non ha negato l’incontro della mattina del 04.04.2015, affermando che lo stesso era stato programmato per dovere di ospitalità per indicare alla squadra il ristorante dove andare a pranzare, tant’è che l’incontro avveniva presso un’area di servizio, con tutti i giocatori del Futsal Melito presenti sul pulmino, circostanza questa che ha trovato conferma nelle disposte audizioni. Inoltre, lo stesso Porcino riferiva che insieme al Presidente dell’Ares Mola c’era una persona (e non è sicuro essere Vicesilao Giovanni) che parlava di un premio partita che erano soliti dare ai propri giocatori, che lui ha inteso essere uno sfogo di un dirigente circa la difficoltà di gestione del campionato e nulla più. Ad avviso di questo Organo giudicante, gli elementi raccolti dalla Procura Federale sono insufficienti a qualificare i fatti innanzi esposti come un illecito, seppur nella forma del tentativo, atteso che l’illecito, come ogni altra azione umana contemplata da un precetto, per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, deve avere superato sia la fase della ideazione che quella così detta preparatoria ed essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato. Perché possa configurarsi un illecito sportivo, cioè, occorre che lo stesso sia provato con certezza; in difetto, “pur essendo presenti concreti indizi di reità, non caratterizzati da precisi e concordanti elementi probatori, deve giungersi ad un giudizio di proscioglimento dagli addebiti” (CAF C.U. n. 31/C del 10 maggio 2001). Nel caso di specie non ci sono elementi logici e fattuali, tali da far ritenere, provata la condotta addebitata ai deferiti i quali, pertanto, devono essere prosciolti da ogni addebito. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - respinge il deferimento proposto nei confronti di Vincesilao Giovanni, Porcino Francesco, Società ASD Ares Mola e Società ASD Futsal Melito e proscioglie i deferiti da ogni addebito.
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