F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080/CSA del 19 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CSA del 18 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’U.C. SAMPDORIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMPDORIA/NAPOLI DEL 24.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 136 del 26.1.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080/CSA del 19 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CSA del 18 Maggio 2016 e su www.figc.it
3. RICORSO DELL’U.C. SAMPDORIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMPDORIA/NAPOLI DEL 24.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 136 del 26.1.2016)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 136 del 26.1.2016, ha inflitto la sanzione della ammenda alla società U.C. Sampdoria Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Sampdoria/Napoli disputato il 24.1.2016, sostenitori della società Sampdoria indirizzavano reiteratamente ai sostenitori della squadra avversari cori insultanti espressivi di discriminazione per origine territoriale; per avere, inoltre, al termine della gara, lanciato in direzione dell’Arbitro, all’uscita dal recinto di gioco, due bottiglie piene in plastica; sanzione attenuata dall’art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) C.G.S., per avere la società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza. Avverso tale provvedimento la Società U.C. Sampdoria ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 27.1.2016, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa l’11.2.2016, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società U.C. Sampdoria di Genova dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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