F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080/CSA del 19 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CSA del 18 Maggio 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/ATALANTA DEL 23.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 136 del 26.1.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080/CSA del 19 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CSA del 18 Maggio 2016 e su www.figc.it
5. RICORSO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/ATALANTA DEL 23.1.2016
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 136 del 26.1.2016)
Con preannuncio di reclamo del 27.1.2016 la società Frosinone, che eleggeva domicilio presso lo studio dell’avv. Mattia Grassani, inoltrava richiesta di copia degli atti Ufficiali, formulava dichiarazione di reclamo avverso la sanzione di € 30.000,00 inflitta alla società dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A con Com. Uff. n. 136 del 26.1.2016. Con successivo reclamo del 4.2.2016, la società Frosinone Calcio S.p.A., a fondamento della impugnazione della sanzione suindicata, adduceva i seguenti argomenti: 1. Contraddittorietà della decisione impugnata, erroneità per omesso riconoscimento della circostanza di cui all’art. 13 lett. e) del Codice di Giustizia Sportiva. 2. Inidoneità della condotta posta in essere dai sostenitori a determinare la violazione contestata, in ogni caso per insussistenza della caratteristica di atto violento per l’irrogazione del quantum sanzionatorio applicato. Diligenza della Società e abnormità della sanzione. 3. Mancata applicazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza. Afflittività della sanzione se parametrata agli incassi delle partite casalinghe del Frosinone Calcio SRL. Alla riunione odierna è comparso il difensore della società reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore della reclamante società ed esaminati agli atti ufficiali, ritiene il proposto reclamo infondato. L’appellata sanzione origina dal referto dell’Assistente, confermato dal rapporto dei collaboratori della Procura federale, che riferiva di essere oggetto di insulti e sputi per tutta la gara, di cui un paio di sputi lo colpivano alle spalle. Si riscontrerà, dal referto dei collaboratori della Procura, che gli sputi sono stati attribuiti a due soggetti identificati dalle Forze dell’Ordine . Deve, al riguardo, rilevarsi che la recidiva in cui è incorsa la società reclamante non consente di discostarsi dal precedente di cui al Com. Uff. n. 60 del 14.1.2016 (relativa alla conferma della decisione n. 99 del 9/12/2015 del Giudice Sportivo) che pure aveva respinto il ricorso. Orbene, rileva la Corte che, ai sensi dell’art. 12 – comma 3- ultimo periodo C.G.S. le società “…sono responsabili per corsi, grida ed ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza…” : non vi è quindi dubbio che la condotta dei sostenitori del Frosinone, peraltro prolungata per più minuti, rientri nella fattispecie delineata dalla norma ora richiamata. E per le dette condotte sia applica, ai sensi dei commi 5 e 6 del citato art. 12, la sanzione dell’ammenda, per le Società di Serie A, da € 10.000,00 a € 50.000,00. Ai sensi, quindi, del successivo art. 13: “1. La società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell’art. 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze: 1- La società ha adottato ed efficacemente attuato prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; 2- La società ha concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni; 8 3- Al momento del fatto la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni e scritte , simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; 4- Altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti. 5- Non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società . 2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell’art. 12 è attenuta se la società prova la sussistenza di alcune circostanze elencate nel precedente comma 1.” Nella specie il Giudice Sportivo, ha ritenuto sussistenti le fattispecie di cui alla lett. a) e b), così attenuando la sanzione. Va quindi riportata la condotta censurata nell’alveo dell’art. 12 CGS e non già dell’art. 14 C.G.S. che punisce le società per fatti violenti dei sostenitori, e ciò non perché lo sputo prolungato e da parte di evidentemente non pochi sostenitori non possa essere in sé considerato una condotta violenta, quanto perché l’art. 14 correla la punibilità alla circostanza per cui “dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone”, non sussistendo nella specie riscontro del grave danno all’incolumità fisica. In altri termini, la sanzione va confermata ed il reclamo respinto essendo la condotta dei sostenitori del Frosinone pacificamente qualificabile, ex art. 12 C.G.S. quale “….. manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza…” congruamente sanzionata con l’ammenda di cui è questione. Correttamente il Giudice sportivo non ha, nella specie, ritenuto la sussistenza della terza circostanza, di cui alla lett. e) dell’art. 13 che in concorso con la riconosciuta sussistenza delle circostanze di cui alle lett. a) e b) avrebbe integrato l’esimente di cui al primo comma del citato art. 13, essendo conclamato in fatto che quanto effettivamente accaduto e, ripetesi, non contestato dalla stessa reclamante , testimonia che vi sia stata quanto meno una insufficiente vigilanza da parte della società, che pure ha approntato significative misure di prevenzione (elevato numero degli stewards). In altri termini, quanto accaduto assurge a testimoniare che le misure adottate non sono state appunto sufficienti se non sul piano della (astratta) prevenzione quantomeno sul quello della (effettiva) vigilanza. Da ultimo va rilevata la inconferenza –ai fini di che trattasi- della struttura o morfologia dello stadio in cui si è svolta la censurata condotta, la quale rimane sanzionabile quale che sia lo spazio tra gli spalti ed il campo da gioco. Comunque osta ad una ridefinizione riduttiva del quantum inflitto la recidiva in cui è incorsa la società reclamante, peraltro a breve distanza di tempo dall’ultimo ricordato precedente. In definitiva, il reclamo va respinto siccome infondato. Per questi motivi la C.S.A., vista anche la recidiva specifica, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Frosinone Calcio di Frosinone. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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