F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082/CSA del 25 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CSA del 18 Maggio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. KONDOGBIA GEOFFREY SEGUITO GARA FIORENTINA/INTER DEL 14.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 155 del 16.2.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082/CSA del 25 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CSA del 18 Maggio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. KONDOGBIA GEOFFREY SEGUITO GARA FIORENTINA/INTER DEL 14.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 155 del 16.2.2016) Al termine della gara Fiorentina/Inter del 14.2.2016, il calciatore Geoffrey Kondogbia, in segno di protesta nei confronti dell’Arbitro, rivolgeva allo stesso un palese e prolungato applauso. Tale condotta veniva così refertata dal Direttore di Gara: “al termine della gara sul terreno di gioco si avvicinava il numero 7” (della soc. Inter) “Kondogbia Geoffrey che mi applaudiva in modo plateale ed ironico per circa 10 secondi”. Sulla base di questo rapporto, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisone pubblicata sul Com. Uff. n. 155 del 16.2.2016, infliggeva al calciatore la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara per condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro. Avverso il detto provvedimento proponeva tempestivo reclamo la soc. Inter, deducendo l’evidente disparità di trattamento fra la squalifica come sopra inflitta al proprio calciatore e le sanzioni che il medesimo Giudice Sportivo aveva adottato, in precedenti occasioni, nei confronti di altri atleti, colpevoli della medesima infrazione, ma sanzionati con la squalifica per una sola giornata. Sulla base di queste deduzioni di raffronto, la reclamante ha chiesto congrua riduzione della squalifica irrogata al Kondogbia, da mutarsi in pena pecuniaria, ovvero in una sola giornata. A parere della Corte la doglianza è fondata e va accolta, limitatamente alla richiesta formulata in via alternativa e subordinata. In effetti, l’applauso ironico al direttore di gara è stato perlopiù qualificato, dagli Organi della giustizia sportiva, in particolare con le decisioni richiamate in reclamo, quale condotta irriguardosa, attenuando, tuttavia, la relativa sanzione, come dimostrano, in particolare, i precedenti relativi al calciatore Keita (Com. Uff. n. 180 del 17.5.2015), nell’occasione capitano della squadra, ovvero Vidic (Com. Uff. n. 31 del 1.9.2014), sanzionato per applauso ironico e plateale. La Corte ritiene, pertanto, sussistendone i presupposti, di poter adeguare l’impugnata sanzione a quelle inflitte in relazione a identiche condotte antiregolamentari e pertanto, in parziale accoglimento del reclamo, lo accoglie come da dispositivo. Per questi motivi, la C.S.A., I Sez., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Internazionale di Milano, riduce la sanzione inflitta al calc. Kondogbia Geoffrey alla squalifica per 1 giornata effettiva di gara più l’ammenda di € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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