F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082/CSA del 25 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CSA del 18 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO SIG. PAPA CHRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 2.3.2106 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA AREZZO/SAVONA DEL 13.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 130/DIV del 16.2.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082/CSA del 25 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CSA del 18 Maggio 2016 e su www.figc.it
3. RICORSO SIG. PAPA CHRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 2.3.2106 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA AREZZO/SAVONA DEL 13.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 130/DIV del 16.2.2016)
Con preannuncio e reclamo tempestivamente introdotti, il sig. Christian Papa, tesserato quale Direttore Sportivo del Savona FBC S.r.l., ha reclamato avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, pubblicata sul Com. Uff. n. 130/DIV del 16.2.2016, con la quale veniva inflitta nei confronti del reclamante la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività federale fino all’8.3.2016 “per comportamento offensivo verso un Assistente arbitrale durante la gara”. A motivo della proposta impugnazione, il ricorrente, dopo aver (irrilevantemente) eccepito la palese discrasia fra il soggetto passivo indicato negli atti di gara e quello individuato dal Giudice 3 Sportivo, sostanzialmente denunciava l’inadeguatezza della statuizione gravata, soprattutto in relazione a precedenti sanzioni inflitte ad altri tesserati, colpevoli delle medesime infrazioni. Sulla base di queste argomentazioni il reclamante chiedeva la riduzione della sanzione irrogata nella misura di giustizia. L’appello appare fondato nei termini di cui appresso, e va pertanto accolto. Come sopra osservato, la discrasia lamentata in ricorso è manifestamente irrilevante in quanto le espressioni pronunciate dal ricorrente erano effettivamente rivolte all’Arbitro della gara che, tuttavia, non le aveva udite, mentre gli erano state segnalate dall’Assistente, determinando, come risulta dal relativo referto, la comunicazione del secondo al primo e, quindi, l’espulsione del Papa. Passando, però, al merito del reclamo, è vero che condotte simili, se non più gravi dei quella di cui presente procedimento, sono state sanzionate in misura ridotta, con riguardo sia a quelle aventi carattere intimidatorio nei confronti degli Ufficiali di gara, che a quelle in cui venivano pronunciate, sempre nei loro confronti, parole o frasi ingiuriose ovvero gravemente irriguardose. Nella fattispecie, l’espressione sanzionata appare limitatamente irriguardosa, sia perché soltanto sollecitatoria nei confronti dell’Arbitro a svolgere più attentamente il proprio compito, sia perché la persona contro la quale era diretta nemmeno l’ha percepita. Per questi motivi la C.S.A., I Sez., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Papa Christian, riduce la sanzione dell’inibizione a tutto il 27.2.2016. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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