COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 164 DEL 17 MAGGIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.16 a carico di: -calciatore Francesco PATEA, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per essersi indebitamente sostituito ad altro calciatore, il Sig. Federico Altomonte, indicato nella distinta di gara con il n. 2, con conseguente violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’art. 61 delle NOIF; – calciatore Federico ALTOMONTE, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per aver consentito la sua indebita sostituzione con l’altro giocatore Sig. Francesco Patea, con conseguente violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’art. 61 delle NOIF; – Sig. Mario CARONE, quale Presidente della ASD Bianco Calcio, per aver consentito l’indebita sostituzione del giocatore Federico Altomonte indicato in distinta di gara con il n. 2, con l’altro giocatore Francesco Patea non inserito in distinta di gara, così concretando una condotta in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 34 del Regolamento LND e 61 delle NOIF; – società sportiva ASD BIANCO CALCIO, a titolo di responsabilità sia diretta che oggettiva per l’appartenenza alla medesima dei soggetti incolpati al momento di commissione dei fatti, tra cui il Presidente della stessa società sportiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 164 DEL 17 MAGGIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.16 a carico di: -calciatore Francesco PATEA, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per essersi indebitamente sostituito ad altro calciatore, il Sig. Federico Altomonte, indicato nella distinta di gara con il n. 2, con conseguente violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’art. 61 delle NOIF; - calciatore Federico ALTOMONTE, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per aver consentito la sua indebita sostituzione con l’altro giocatore Sig. Francesco Patea, con conseguente violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’art. 61 delle NOIF; - Sig. Mario CARONE, quale Presidente della ASD Bianco Calcio, per aver consentito l’indebita sostituzione del giocatore Federico Altomonte indicato in distinta di gara con il n. 2, con l’altro giocatore Francesco Patea non inserito in distinta di gara, così concretando una condotta in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 34 del Regolamento LND e 61 delle NOIF; - società sportiva ASD BIANCO CALCIO, a titolo di responsabilità sia diretta che oggettiva per l’appartenenza alla medesima dei soggetti incolpati al momento di commissione dei fatti, tra cui il Presidente della stessa società sportiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva; IL DEFERIMENTO Il Sostituto Procuratore Federale Delegato, Visti gli atti del procedimento disciplinare n. 338 pf 14/15, avente ad oggetto: “l’accertamento dell’identità del giocatore che ha preso parte alla gara Caulonia 2006 / Bianco Calcio del 26/10/2014 (campionato di promozione), nelle file della soc. Bianco Calcio, sotto le mentite spoglie di Altomonte Federico regolarmente inserito in distinta di gara con il n. 2”; Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, la memoria difensiva presentata dall’allenatore Sig. Vincenzo Leone, per il quale si è proceduto con autonomo deferimento avanti la Commissione Disciplinare competente per il Settore Tecnico, che non ha mutato il quadro probatorio a carico degli altri deferiti; RILEVATO che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine ed in particolare: DOCUMENTI: ELENCO FONTI DI PROVA: -all.1 lettera di designazione prot. n4724/388.pf14-15/AV/mf; -all.2 fogli di censimento aggiornati A.S.D. Bianco calcio; -all.3 fogli di censimento aggiornati A.S.D. Caulonia 2006; -all.4 posizione tesseramento calciatore Altomonte Federico; -all.5 posizione tesseramento calciatore Patea Francesco; -all.6 comunicato ufficiale n. 50 del 23/10/2014 del Comitato Regionale Calabria; 1. AUDIZIONI: del 15/1/2015 del Sig. Pino Esposito (Arbitro); del 15/1/2015 della Sig.ra Donatella Marziano (Dirigente ASD Caulonia 2006); del 21/1/2015 del Sig. Mario Carone (Presidente ASD Bianco Calcio); del 21/1/2015 del Sig. Vincenzo Leone (Allenatore ASD Bianco Calcio); del 27/1/2015 del Sig. Francesco Patea (attualmente tesserato quale calciatore per Gioiosa Ionica. RITENUTO che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emersa la condotta illegittima dei seguenti soggetti incolpati: 1) il calciatore Francesco Patea, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per essersi indebitamente sostituito ad altro calciatore, il Sig. Federico Altomonte, indicato nella distinta di gara con il n. 2, con conseguente violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’art. 61 delle NOIF; 2) il calciatore Federico Altomonte, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per aver consentito la sua indebita sostituzione con l’altro giocatore Sig. Francesco Patea, con conseguente violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’art. 61 delle NOIF; 3) Mario Carone, quale Presidente della ASD Bianco Calcio, per aver consentito l’indebita sostituzione del giocatore Federico Altomonte indicato in distinta di gara con il n. 2, con l’altro giocatore Francesco Patea non inserito in distinta di gara, così concretando una condotta in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 34 del Regolamento LND e 61 delle NOIF; CONSIDERATO che da tali condotte consegue la responsabilità sia diretta che oggettiva della società sportiva ASD Bianco Calcio alla quale appartenevano e appartengono i soggetti incolpati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, tra cui il Presidente della stessa società sportiva. Per i motivi sopra esposti, vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Michele Licata H A DEFERITO a questo Tribunale Federale Territoriale: - il calciatore Francesco Patea, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per essersi indebitamente sostituito ad altro calciatore, il Sig. Federico Altomonte, indicato nella distinta di gara con il n. 2, con conseguente violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’art. 61 delle NOIF; - il calciatore Federico Altomonte, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per aver consentito la sua indebita sostituzione con l’altro giocatore Sig. Francesco Patea, con conseguente violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’art. 61 delle NOIF; - il Sig. Mario Carone, quale Presidente della ASD Bianco Calcio, per aver consentito l’indebita sostituzione del giocatore Federico Altomonte indicato in distinta di gara con il n. 2, con l’altro giocatore Francesco Patea non inserito in distinta di gara, così concretando una condotta in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 34 del Regolamento LND e 61 delle NOIF; - la società sportiva ASD Bianco Calcio, a titolo di responsabilità sia diretta che oggettiva per l’appartenenza alla medesima dei soggetti incolpati al momento di commissione dei fatti, tra cui il Presidente della stessa società sportiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva; IL DIBATTIMENTO Alla riunione del 4 aprile 2016 compariva davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco. Nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale dava atto della trasmissione di un'istanza di rinvio da parte del calciatore Patea Francesco, dichiaratosi disponibile al patteggiamento, ma impossibilitato a comparire alla seduta. La Procura non si opponeva alla richiesta di rinvio e chiedeva la sospensione dei termini del giudizio (ex art.34 bis C.G.C.). Il Tribunale Federale Territoriale rinviava la trattazione del procedimento all’ udienza del 16 maggio 2016. Nella seduta odierna il Tribunale Federale da atto che è pervenuta istanza di Patea Francesco con la quale il tesserato comunica di non poter partecipare alla seduta per leggittimo impedimento e propone istanza di applicazione di pena ex art.23 del C.G.S. A questo punto il Sostituto Procuratore Federale chiede che la posizione di Patea Francesco, previa sospensione dei termini, sia esaminata in una prossima seduta al fine di acquisire l’eventuale sottoscrizione dell’accordo richiesto dal tesserato; chiede, inoltre, di concludere per gli altri deferiti. Il Tribunale federale Territoriale dispone in conformità provvedendo allo stralcio della posizione del Patea Francesco rinviando per l’acquisizione della sottoscrizione dell’accordo, o in difetto per la decisione, alla seduta del 23 maggio 2016 2. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie, nei confronti degli ulteriori deferiti: per Altomonte Federico la squalifica di 60 giorni ; per Mario Carone, Presidente della ASD Bianco Calcio, l’inibizione di 60 giorni e € 500,00 di ammenda; per la Società ASD Bianco Calcio l’ammenda di € 500,00. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta. Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; preso atto che la Società A.S.D. BIANCO CALCIO è stata dichiara inattiva dall’8 gennaio 2015 (C.U. nr. 89); P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale irroga: per il calciatore ALTOMONTE Federico la squalifica di SESSANTA (60) giorni e quindi fino al 17 LUGLIO 2016; al Presidente CARONE Mario l’inibizione per SESSANTA(60) giorni (quindi fino al 17 LUGLIO 2016) e l’ammenda di € 500,00; dichiara non luogo a procedere nei confronti della Società A.S.D. BIANCO CALCIO poiche’inattiva dall’8 GENNAIO 2015; rinvia l’udienza del provvedimento a carico del calciatore PATEA Francesco alla data del 23 MAGGIO 2016.
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