COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 164 DEL 17 MAGGIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PRCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.19 a carico di: -Sig. EMANUELE LOGOZZO, Presidente e Legale Rappresentante della Soc. A.S.D. REAL CERVA, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1, e art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, con le dichiarazioni rese nel Comunicato Ufficiale a firma della Società, trasmesso all’indirizzo della Sede della FIGC in Roma Via Allegri 47 e pubblicato su piattaforme di informazione Online, di cui ai punti A) e B) della parte motiva che ivi devono intendersi integralmente riportate e trascritte, leso la reputazione della classe arbitrale e di Organismi federali ipotizzando dubbi sulla regolarità del campionato; -la A.S.D. REAL CERVA a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, e dell’art.5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la violazione ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante Sig. EMANUELE LOGOZZO

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 164 DEL 17 MAGGIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PRCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.19 a carico di: -Sig. EMANUELE LOGOZZO, Presidente e Legale Rappresentante della Soc. A.S.D. REAL CERVA, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1, e art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, con le dichiarazioni rese nel Comunicato Ufficiale a firma della Società, trasmesso all’indirizzo della Sede della FIGC in Roma Via Allegri 47 e pubblicato su piattaforme di informazione Online, di cui ai punti A) e B) della parte motiva che ivi devono intendersi integralmente riportate e trascritte, leso la reputazione della classe arbitrale e di Organismi federali ipotizzando dubbi sulla regolarità del campionato; -la A.S.D. REAL CERVA a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, e dell’art.5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la violazione ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante Sig. EMANUELE LOGOZZO. IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Aggiunto, letta la nota del 10.3.2016 della Segreteria della Presidenza Federale (Prot. 9400 del 10.3.2016), pervenuta alla Procura Federale, con la quale veniva trasmesso per quanto di competenza un Comunicato Stampa inviato dalla Soc. A.S.D. REAL CERVA alla sede della FIGC in Roma (allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante), contenente dichiarazioni lesive nei confronti della classe arbitrale e di organismi federali, che di seguito si riporta integralmente: Comunicato Stampa ASD REAL CERVA:“…Anche questo obiettivo, grazie a questi giovani ragazzini che ogni domenica si elevano a protagonisti, sembra ormai perduto…le partite si possono perdere e ci può stare ma non accettiamo che ogni domenica, a “segnare” il gol decisivo a favore degli avversari, sia il direttore di gara di turno. Arrivati a questo punto forse è palese che le retrocessioni sono già scritte come certamente chi vincerà il campionato...” CrotoneSport.com del 2.3.2016: Acquisito altresì il foglio di censimento della A.S.D. REAL CERVA (1^ Ctg); “In qualità di Presidente della Società REAL CERVA ed a nome di tutti i dirigenti pubblico il seguente comunicato…crediamo si sia veramente toccato il fondo… tutto ha un limite … grazie a questi giovani ragazzini che ogni domenica si elevano a protagonisti, sembra ormai perduto…le partite si possono perdere e ci può stare ma non accettiamo che ogni domenica, a “segnare” il gol decisivo a favore degli avversari, sia il direttore di gara di turno. Arrivati a questo punto forse è palese che le retrocessioni sono già scritte come certamente chi vincerà il campionato...” Rilevato che né la Soc. A.S.D. REAL CERVA né il Sig. Emanuele Logozzo provvedevano, in alcun modo, a smentire le predette dichiarazioni ed altresì che non sono state pubblicate rettifiche ai sensi e per gli effetti dell’art.8 della L. 8 febbraio 1948 n. 47; Ritenuto che: - le dichiarazioni rilasciate a mezzo comunicato stampa dal Sig. Emanuele Logozzo, Presidente e Legale Rappresentante della Soc. A.S.D. REAL CERVA integrano la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver, con le dichiarazioni rese nel Comunicato Ufficiale a firma della Società, trasmesso all’indirizzo della Sede della FIGC in Roma Via Allegri 47 e pubblicato su piattaforme di informazione Online, pubblicamente leso la reputazione della classe arbitrale e di Organismi federali ipotizzando dubbi sulla regolarità del campionato; - la Soc. A.S.D. REAL CERVA debba rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la violazione ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante Sig. Emanuele Logozzo; Visto l’art. 32 ter, comma 4, del C.G.S.; HA DEFERITO A questo Tribunale Federale Territoriale, - il Sig. EMANUELE LOGOZZO, Presidente e Legale Rappresentante della Soc. A.S.D. REAL CERVA, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1, e art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, con le dichiarazioni rese nel Comunicato Ufficiale a firma della Società, trasmesso all’indirizzo della Sede della FIGC in Roma Via Allegri 47 e pubblicato su piattaforme di informazione Online, di cui ai punti A) e B) della parte motiva che ivi devono intendersi integralmente riportate e trascritte, leso la reputazione della classe arbitrale e di Organismi federali ipotizzando dubbi sulla regolarità del campionato; - la A.S.D. REAL CERVA a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, e dell’art.5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la violazione ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante Sig. EMANUELE LOGOZZO. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 16 maggio 2016 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Nicola Monaco. E' altresì comparso il sig. Emanuele Logozzo, anche in qualità di Presidente della Soc. A.S.D. REAL CERVA, avente poteri di rappresentanza, come da statuto societario. Prima dell’inizio del dibattimento il deferito sig. Emanuele Logozzo, in proprio ed in qualità, ha proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt.23 e 24 C.G.S. per Emanuele Logozzo mesi tre di inibizione da ridursi a mesi due; per la società ASD CERVA l’ammenda di € 300,00, da ridursi ad euro 200,00. Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale. Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; rileva che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23, C.G.S.. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta. In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto del patteggiamento; P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale irroga: -al Presidente sig. Emanuele LOGOZZO, l’inibizione per mesi DUE (2) e quindi fino al 17 LUGLIO 2016; -alla Società A.S.D. REAL CERVA l’ammenda di € 200,00(duecento/00) , che, che ai sensi dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art.32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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