COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 117 del 13 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 124. DELIBERA C.S.A.T. – Ricorso presentato dalla società San Vito Positano in riferimento alla gara San Vito Positano – F.C. S. Agnello dell’8.11.2015, Campionato di Eccellenza.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 117 del 13 Maggio 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
124. DELIBERA C.S.A.T. - Ricorso presentato dalla società San Vito Positano in riferimento alla gara San Vito Positano – F.C. S. Agnello dell’8.11.2015, Campionato di Eccellenza.
La Corte sportiva d’Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali, letto il ricorso, rileva la parziale fondatezza dello stesso. Invero, la reclamante sostiene che nessuno dei suoi sostenitori abbia mai attinto l’assistente dell’arbitro con uno o più sputo, anche perché la tribuna ove si trovavano i sostenitori della medesima era in posizione che non consentiva che eventuali sputi potessero raggiungere chicchessia all’interno del terreno di giuoco. Ammette però che, dalla tribuna nella quale si trovavano i sostenitori del S. Agnello, effettivamente un proprio sostenitore ha lanciato spruzzi d’acqua all’indirizzo dell’assistente. La Corte ritiene che, ai fini della valutazione, debba darsi fede alla attestazione dell’assistente, che costituisce fonte privilegiata rispetto alle dichiarazioni delle parti. Ad avviso del Collegio, al più, potrebbe essere assunto che l’assistente abbia confuso gli spruzzi d’acqua che lo hanno raggiunto con sputi. Anche in questo caso, però, re4sta confermata la gravità del comportamento del sostenitore della reclamante. Soltanto, deve ritenersi applicabile una sanzione attenuata rispetto a quella impugnata, anche nel dubbio che possa essersi trattato non di sputi ma di spruzzi d’acqua. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del ricorso proposto, infliggersi alla società S. Vito Positano l’ammenda di euro 250,00. Nulla per la tassa.
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