COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 117 del 13 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 125. DELIBERA C.S.A.T. – Ricorso presentato dalla società Sant’Antonio Abate in riferimento alla gara Sant’Antonio Abate – Palmese del 14.11.2015, Campionato di Eccellenza

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 117 del 13 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 125. DELIBERA C.S.A.T. - Ricorso presentato dalla società Sant’Antonio Abate in riferimento alla gara Sant’Antonio Abate – Palmese del 14.11.2015, Campionato di Eccellenza La Corte sportiva d’Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali, letto il ricorso, rileva l’infondatezza dello stesso. Invero, a seguito di puntuale istruttoria, letto il rapporto dell’assistente arbitrale Portella Antonio nel quale viene evidenziato che a seguito dello scoppio di un petardo indirizzato all’allenatore ospite si verificava il parziale stordimento del Portella; atteso che nelle motivazioni del reclamo viene invece evidenziato, che a parere della società la circostanza dello scoppio avrebbe provocato soltanto leggere esplosioni con ridotte capacità di provocare danni fisici; verificato invece il danno transitorio dell’assistente arbitrale che ne ha fatto menzione esplicita nel rapporto di fine gara. P.Q.M. Non rilevandosi motivazioni che attenuino il grado di responsabilità della società Sant’Antonio Abate che ha determinato il giudizio di primo grado DELIBERA di rigettare il ricorso proposto dalla società Sant’Antonio Abate e per effetto di confermare l’ammenda di euro 800,00 (euro ottocento/00); dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it