COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 19 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 133. DELIBERA C.S.A.T. – Appello presentato dalla società Castelcivita in riferimento alla gara Castelcivita – Atletico Saracena dell’8.11.2015, Campionato di Seconda Categoria. Fasc. 199 – SS 2015-16 Gara: Castelcivita / Atletico Saracena dell’8.11.2015

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 19 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 133. DELIBERA C.S.A.T. – Appello presentato dalla società Castelcivita in riferimento alla gara Castelcivita – Atletico Saracena dell’8.11.2015, Campionato di Seconda Categoria. Fasc. 199 – SS 2015-16 Gara: Castelcivita / Atletico Saracena dell’8.11.2015 La Soc. Castelcivita impugna la decisione del G.S.T. (C.U. 51 del 3.12.2015) col quale era stato parzialmente accolto il reclamo per posizione irregolare dei calciatori Casella Luca (23/9/1983) e Fiore Michele (24/6/1988), asseritamente non tesserati, e perché l’arbitro aveva fatto disputare solo 43’ del secondo tempo di gara. Il G.S.T. accoglieva il reclamo solo con riferimento alla seconda parte della doglianza, disponendo la ripetizione della gara, poi effettivamente ripetuta il 9.12.2015. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale rileva che l’atto di impugnazione risulta presentato il dì successivo. Tale sequenza cronologica induce la Corte Territoriale a pronunciare l’inammissibilità del ricorso, piuttosto che il non luogo a procedere, avuto riguardo al fatto che alla data di presentazione dell’appello l’interesse ad impugnare era già venuto meno in ragione dell’avvenuta ripetizione della gara. P.Q.M. dichiara inammissibile l’appello e dispone incamerarsi la tassa.
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