COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 19 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO REAL BELLIZZI GARA REAL BELLIZZI – VIGNALE CALCIO 2009 DEL 28/2/2016
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 118 del 19 Maggio 2016
Delibera del Giudice Sportivo Territoriale
RECLAMO REAL BELLIZZI GARA REAL BELLIZZI – VIGNALE CALCIO 2009 DEL 28/2/2016 Il G.S.T., f.f., letti gli atti ufficiali di gara e il reclamo proposto ritualmente dalla società Real Bellizzi avveso la omologazione della gara; rilevato che la società reclamante deduce che i Sigg.ri Palo Raffaele, Naddeo Placido, Giuliani Costantino, Tastardi Angelo, Paglionico Alessandro, Marrone Daniele, Minieri Roberto, tutti calciatori della società ASD Vignale Calcio 2009, hanno preso parte alla gara pur non avendone titolo perché non regolarmente tesserati in tempo utile; considerato che la società reclamante deduce che alla gara ha preso parte, nella qualità di assistente dell’arbitro per la società Vignale Calcio 2009, il sig. Barone Giuseppe che non risulterebbe tesserato in tempo utile per la predetta società; rilevato che, da indagini effettuate presso gli Uffici competenti della FIGC, è emerso che solo i Sigg.ri Giuliani Costantino e Miniei Roberto non risultavano tesserati per la società Vignale Calcio 2009 in quanto il primo risulta tesserato per il Serino 1928 ed il secondo svincolato per cui il reclamo, così come proposto, appare meritevole di accoglimento non potendo i predetti calciatori prendere parte alla gara per posizione irregolare; tutto ciò premesso, letti gli artt. 17, 18 e 19 CGS; DELIBERA a) di accogliere il reclamo e per l’effetto b) di infliggere alla società Vignale Calcio 2009 la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; c) di inibire il Sig. Melchiorre Aniello, dirigente della società ASD Vignale Calcio 2009, sino a tutto il 31/XII/2016, per aver consentito la partecipazione alla gara giocatori in posizione irregolare. La sanzione disciplinare è così adottata in considerazione della imminente conclusione del campionato nonché della pausa estiva; d)di infliggere alla società Vignale Calcio 2009 l’ammenda di € 270,00 per le motivazione di cui in premessa; e) di confermare i provvedimenti disciplinari adottati in precedenza; f) di squalificare il Sig. Giuliani Costantino, tesserato per la società Serino 1928 per 5gg.; g) nulla per la tassa reclamo.
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