COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 19 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO LIONS MONS MILITUM GARA HISPANIKA CALCIO – LIONS MONS MILITUM DEL 24/3/2016

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 19 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO LIONS MONS MILITUM GARA HISPANIKA CALCIO – LIONS MONS MILITUM DEL 24/3/2016 Il G.S.T., f.f., letti gli atti ufficiali di gara ed il reclamo proposto ritualmente dalla società Lions Mons Militum avverso la omologazione della gara; rilevato che la società reclamante deduce che il Sig. Grimaldi Michele, nato il 19/X1/1990, calciatore della società Hispanika Calcio, ha partecipato alla gara pur non avendone titolo in quanto in posizione irregolare dovendo scontare un turno di squalifica, così come riportato sul C.U. n. 88 del 17/3/2016; considerato che sul CU n. 92 del 24/3/2016 veniva pubblicata un “errata corrige” specificando che il calciatore che doveva scontare un turno di squalifica era il Sig. Giliberti Michele, calciatore della società Hispanika Calcio, e non il sig. Grimaldi Michele, considerato che la gara in oggetto si è disputata nella stessa data di pubblicazione del CU n. 92 per cui è plausibile che la società reclamante non abbia preso nota dell’”errata corrige”; rilevato che, sebbene sul CU n. 1 del 3/7/2015, veniva riportato alla pag. 106 che le eventuali modifiche e/o “errata corrige” potevano essere comunicate dal comitato Regionale FIGC Campania alla squadra antagonista, nella fattispecie alla società Lions Mons Militum, a mezzo telegramma, notifica a mano, avviso telefonico (fonogramma registrato al protocollo del comitato, dettato, previa espressa qualifica della persona che provvede alla trasmissione etc. etc.) e che la prova di tale adempimento non è stata fornita dal Comitato Regionale FIGC Campania; rilevato, pertanto, che il reclamo, così come proposto, appare meritevole di accoglimento, tutto ciò premesso, letto gli artt. 17, 18 e 19 CGS; DELIBERA a) di accogliere il reclamo e per l’effetto b) di infliggere alla società Hispanika Calcio la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; c) di inibire il sig. Romano Antonio, dirigente della società Hispanika Calcio, l’inibizione fino a tutto il 31/XII/2016 per avere consentito la partecipazione alla gara di un calciatore in posizione irregolare. Tale sanzione disciplinare è così adottata in considerazione della imminente conclusione del Campionato e della pausa estiva; d) di infliggere alla società Hispanika Calcio l’ammenda di € 270.00 per le motivazioni di cui in premessa; e) di confermare i provvedimenti disciplinari già adottati in precedenza; f) nulla per la tassa reclamo
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