COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 19 Maggio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 235. DEF.TO P.F. – N° Fascicolo 264/15-16/PF e precedenti ordinanze n. 219 del 24.03.2016 e 226 del 18.04.2016 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: – SIG.VROLA Isidoro (Presidente della ASD Aurunci) ex art. 1bis comma 1 – ASD Aurunci per responsabilità direta ex art. 4 , comma 1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 19 Maggio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 235. DEF.TO P.F. – N° Fascicolo 264/15-16/PF e precedenti ordinanze n. 219 del 24.03.2016 e 226 del 18.04.2016 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: - SIG.VROLA Isidoro (Presidente della ASD Aurunci) ex art. 1bis comma 1 - ASD Aurunci per responsabilità direta ex art. 4 , comma 1 Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 1° marzo 2016, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Antonio Villani, del 15.12.2015, prot. 6029/765, a carico del tesserato e della società in epigrafe, per le motivazioni in esso deferimento indicate; tanto premesso OSSERVA: viste le precedenti ordinanze n. 219 3 n. 226, alla riunione del 16.05.2016 è risultata presente solo la Procura Federale, in persona del Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, mentre nessuno dei deferiti è presente. La Procura Federale ha esposto i motivi del deferimento del presidente dela ASD Aurunci sig. Isidoro VROLA, nonché della stessa ASD Aurunci, per aver il sig,. Vrola richiesto al sig. Antonio Di Giovanni, in occasione della gara contro la Puteolana del 17.12.2014, il versamento di euro 5,00 per poter acedere all’interno del’impianto sportivo, nonostante il sig. Di Giovanni si fosse qualificato come osservatore arbitrale ed abbia mostrato sia la tessera federale, che la stampa della propria designazione. Il rappresentante della Procura, nelle sue conclusioni, ha chiesto 3 mesi di inibizione a carico del sig. Vrola e 750,00 euro di ammenda a carico della società. Questo Tribunale Territoriale ritiene che gli atti di indagine compiuti dalla Procura Federale hanno dimostrato sia la vericidità dei fatti contestati attraverso i verbali di audizione delle persone ascoltate, nonché del biglietto di ingresso prodotto dal sig. Di Giovanni ed acquisito agli ati, sia che fosse stato proprio il sig. Vrola a negare l’ingresso al sig. Di Giovanni attraverso la sua identificazione fotografica. Né d’altra parte sembrano convincenti le dichiarazioni fatte dal sig. Vrola in occasione dell’interrogatorio del 27.05.2015 davanti al collaboratore della Procura Federale dott. Giovanni Iscaro, ove ha contestato di aver negato l’accesso al sig. Di Giovanni, ma solo perché, in via generale, ha dichiarato che lui non è personalmente presente agli ingressi in occasione delle partite. P.Q.M. DELIBERA In esito al deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: due mesi di inibizione a carico del signor Vrola Isidoro, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda a carico della ASD Aurunci
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