COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 18/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. COLONNELLA RIMINI avverso squalifica al 30.4.2017 all. Bianchi Antonio delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C. U. n. 41 del 28.4.2016 gara SUPERGA – COLONNELLA RIMINI del 24.4.2015

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 18/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. COLONNELLA RIMINI avverso squalifica al 30.4.2017 all. Bianchi Antonio delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C. U. n. 41 del 28.4.2016 gara SUPERGA - COLONNELLA RIMINI del 24.4.2015 L'A.S.D. COLONNELLA RIMINI, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento ammettendo che la reazione verbale dell' all. BIANCHI sia stata certamente insistente e provocatoria, ma solo nel reiterare e ribadire ingiusta la propria espulsione. Lo stesso allenatore dichiara di aver esagerato nella sua reazione verbale, ma il suo stato d'animo in quel momento era abbastanza alterato, ma non ha mai avvicinato minacciosamente l'arbitro, limitandosi a contestazioni verbali, seppure insistenti. L'all. BIANCHI riconosce errato il proprio comportamento, offre le proprie scuse all'arbitro, ma chiede che vengano considerate le circostanze del momento. Chiede una riduzione della sanzione e che venga sentito l'all. BIANCHI. La Corte, - premesso che non viene sentito l'all. Bianchi, perché il ricorso non è stato da lui direttamente proposto; - visti gli atti ufficiali; - considerato che dalla lettura del dettagliato referto di gara si rileva che l'all. Bianchi, dopo una decisione tecnica, indirizzava all'arbitro frasi offensive e veniva invitato a lasciare il terreno di gioco. Si avvicinava a non più di 10 cm. dall'arbitro e gli rivolgeva frasi offensive, minacciose e di sfida. Successivamente, e sino al termine della gara, reiterava le esternazioni, venendo poi allontanato a forza da suoi dirigenti; - ritenuto che il deplorevole comportamento dell'all. BIANCHI possa, comunque, essere punito con una sanzione maggiormente correlata alla condotta messa in atto, d e l i b e r a - di ridurre al 31.10.2016 la squalifica dell'all. BIANCHI ANTONIO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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