COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 120 DEL 13/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA ASD DONATELLO avverso la squalifica sino al 02/06/2016 del calciatore PASTORELLO Luca, maturata in occasione del Torneo Internazionale ”Esordienti” – “Memorial Franco Gallini” di Pordenone (in cu 60 del 31.03.2016 – D.P. Pordenone).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 120 DEL 13/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA ASD DONATELLO avverso la squalifica sino al 02/06/2016 del calciatore PASTORELLO Luca, maturata in occasione del Torneo Internazionale ”Esordienti” – “Memorial Franco Gallini” di Pordenone (in cu 60 del 31.03.2016 - D.P. Pordenone). Con provvedimento pubblicato in occasione del Torneo Internazionale ”Esordienti” – “Memorial Franco Gallini” di Pordenone, il Giudice Sportivo territorialmente competente, sanzionava il calciatore PASTORELLO Luca, della Società Donatello Udine con la squalifica sino al 02/06/2016 “per aver sputato ad un avversario, attingendolo sulla schiena ed al momento dell’espulsione per aver rivolto ripetutamente frasi offensive al direttore di gara” sanzione così determinata alla luce del disposto di cui agli art. 14 e 15 del Regolamento del Torneo così come approvato dalla FIGC Roma Settore Giovanile e Scolastico in data 11/02/2016 in quanto il provvedimento disciplinare in oggetto andava oltre la durata del torneo medesimo. La società, tempestivamente reclamando, senza contestare la valenza privilegiata di quanto indicato a referto arbitrale, ha ritenuto eccessivamente afflittiva la sanzione comminata nei confronti del proprio tesserato per una serie di motivi, che così si riassumono: 1) Grave lutto che ha colpito la famiglia del calciatore PASTORELLO nell’imminenza prima della gara (la morte della nonna), contesto psicologico e unitarietà della condotta (da considerarsi quale attenuate specifica); 2) Impropria considerazione quale atto violento dello sputo rivolto alla schiena dell’avversario, e non offensività della frase indirizzata al Direttore di Gara, in quanto non connotata a ledere l’onore del medesimo, quanto piuttosto a condotta irrispettosa ed irriguardosa; 3) Il sincero pentimento del calciatore PASTORELLO Luca, e la sua giovanissima età, elementi da valutarsi in termini di attenuante. Alla riunione del 21.04.2016 comparivano i signori Simone RONCO, presidente dell’ASD DONATELLO, assistito dal sig. Renato NARDONE, segretario del sodalizio, nonché personalmente il calciatore Luca PASTORELLO, minorenne, accompagnato dal genitore Maurizio PASTORELLO. I presenti, riportandosi al contenuto del reclamo, hanno chiesto una riduzione della sanzione, in considerazione dello stato psicologico del calciatore, turbato dal lutto della sera prima e presente alla gara per “senso del dovere” in quanto capitano della squadra. Rimarcavano inoltre la condotta sempre esemplare del calciatore, mai sinora ammonito né espulso. Il calciatore Luca PASTORELLO, alla presenza del padre esercente la potestà genitoriale, a sua volta chiedeva espressamente scusa per l’accaduto, così esprimendosi “Ho sbagliato, chiedo scusa, non capiterà più. Ho imparato la lezione”. La C.S.A. FVG, considerato che i fatti acclarati non sono stati contestati, preliminarmente considera - nello specifico - i termini della squalifica computati dal Giudice Sportivo competente dalla data di pubblicazione del provvedimento (31.03.2016), e sino al 2.6.2016, pertanto in 63 giorni. La tipologia della sanzione è corretta, secondo i principi di cui all’art. 19.1 lett. f) del CGS, che dispone la squalifica “a tempo determinato, nel rispetto del principio dell’afflittività della sanzione” qualora – come nel caso di specie - il provvedimento disciplinare vada oltre la durata del torneo (28.03.2016). Per valutare la quantificazione operata dal giudice di primo grado, la C.S.A. FVG ritiene utile considerare che i 63 giorni di squalifica inflitti corrispondono grosso modo a 8 giornate di gara, e deve valutare nel complesso, ai sensi del disposto di cui all’art. 19 del CGS, il comportamento tenuto dal calciatore PASTORELLO in occasione dell’espulsione. In primis, va considerato come lo sputo, per consolidata giurisprudenza federale, rappresenti una vera e propria forma di aggressione alla persona, manifestante disprezzo, e come tale, di particolare gravità, e ricada a pieno titolo nelle sanzioni che prevedono – secondo la Regola 12 del giuoco del calcio - l’espulsione immediata e la qualificazione del gesto alla stregua di una grave “condotta violenta” (v. ex multis Com. Uff. CGF n. 269/2011) punibile in campionato con la sanzione minima di cinque giornate di squalifica ex art. 19/4 lett. c CGS. A questo si deve aggiungere il comportamento (effettivamente non offensivo ma) irriguardoso tenuto dal calciatore, nei confronti del direttore di gara all’atto dell’espulsione, punibile con non meno di ulteriori due giornate di squalifica ex art. 19/4 lett. a CGS. Il tutto aggravato dal fatto di essere il capitano della squadra, e come tale di essere chiamato a “coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra” ex art. 73 N.O.I.F. (una ulteriore giornata). Non potendo computare la sanzione in 8 giornate di squalifica, perché il fatto è accaduto nel corso di una manifestazione a rapido svolgimento, estranea all’organizzazione di un campionato, la quantificazione del G.S.T. si presenta, dunque, corretta. La valutazione complessiva della C.S.A. però ritiene di poter considerare le circostanze cd. “attenuanti” che sono state evidenziate all’atto del ricorso, presentato dalla società ASD DONATELLO CALCIO, ribadite e confermate verbalmente dall’interessato nel corso dell’audizione. Escluso che il lutto che ha colpito il giovane calciatore possa in qualche modo giustificare o attenuare la gravità del gesto, considerando, anzi, che l’evento luttuoso avrebbe dovuto indurre il giovane ad onorare la memoria della propria cara con una condotta ben diversa, la C.S.A. FVG ritiene di poter riconoscere al calciatore Luca PASTORELLO l’oggettiva condotta esemplare tenuta sinora nel corso della sua pur breve carriera calcistica (mai ammonito, né espulso); ritiene inoltre di dover considerare l’età giovane ed inesperta e, soprattutto, l’espresso pentimento e le scuse incondizionate prodotte. La C.S.A. FVG, nell’osservanza del principio fondamentale della finalità educativa e “costruttiva” e non solo punitiva della sanzione, ritiene di poter premiare tali scuse in virtù della sincerità manifestata dal PASTORELLO nel corso dell’audizione, valutata alla luce delle parole educative espresse dal genitore presente. Pertanto, la sanzione di cui appare meritevole il calciatore Luca PASTORELLO può essere contenuta come da dispositivo, anche sotto i minimi edittali previsti dalle richiamate disposizioni normative, convertite in giornate per i motivi indicati alla lettera f dell’art. 19.1 CGS. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale FVG, in parziale accoglimento del reclamo così dispone: - riduce la squalifica a tutto il 13 maggio 2016; Dispone per la restituzione della tassa di reclamo alla Società reclamante.
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